Segnalazione in SIC illegittima per difetto di preavviso e onere probatorio (ABF Collegio di Milano n. 8189 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione pregiudizievole alla centrale rischi è illegittima quando l’intermediario non dimostri di aver inviato al consumatore il preavviso della prima segnalazione, prescritto dall’art. 125, comma 3, TUB, il quale richiede che i preavvisi prodotti siano riferiti ai ritardi effettivamente oggetto di segnalazione. L’illegittimità della segnalazione non determina tuttavia un automatico diritto al risarcimento: il danno da segnalazione non è in re ipsa, ma costituisce danno conseguenza, del quale il ricorrente deve provare l’an e il quantum. Neppure la liquidazione equitativa supplisce all’onere allegatorio e probatorio, dovendo la parte indicare al Collegio idonei elementi di valutazione anche avvalendosi di presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario un contratto di finanziamento, scegliendo l’addebito diretto in conto corrente quale modalità di rimborso delle rate. Secondo la sua ricostruzione, l’intermediario non aveva addebitato le rate di dicembre 2025 e gennaio 2026; il cliente aveva quindi pagato entrambe mediante bonifico del 20.01.2026, indicando nella causale il numero del finanziamento. L’intermediario avrebbe imputato il pagamento a un diverso rapporto e segnalato il ritardo nei SIC, cancellando le segnalazioni solo il 09.03.2026.
Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità delle segnalazioni e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, lamentando anche il blocco e la revoca di una carta di pagamento. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine dilatorio e, nel merito, contestava l’esistenza del danno e del nesso eziologico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità. Dalla documentazione emerge che la richiesta risarcitoria era già contenuta nella pec del 24.02.2026, rimasta senza riscontro. Il ricorso, pertanto, non viola il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalle Disposizioni ABF.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la vicenda dei pagamenti. I piani di ammortamento prodotti dall’intermediario e le divergenti allegazioni delle parti non consentono di accogliere la tesi del malfunzionamento tecnico del RID: le rate di giugno e luglio 2025 risultano versate tramite addebito automatico, circostanza che smentisce l’errore tecnico lamentato. Il Collegio accerta così che, tramite bonifico del 20.01.2026, il cliente ha pagato in ritardo la rata di dicembre 2025 e nei termini quella di gennaio 2026: sussiste quindi solo uno dei due ritardi segnalati.
Venendo al presupposto formale, il Collegio rileva che tutti i preavvisi di imminente segnalazione prodotti dall’intermediario sono antecedenti ai ritardi oggetto di segnalazione e si riferiscono a ritardi sanati prima di qualsiasi segnalazione. L’obbligo di informativa preventiva, imposto dall’art. 125, comma 3, TUB per la prima segnalazione negativa, resta dunque inadempiuto. La segnalazione è pertanto illegittima per carenza del presupposto formale, pur essendo già cancellata.
Quanto al risarcimento, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata dell’Arbitro, e in particolare il Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019: in caso di segnalazione illegittima spetta al cliente il ristoro del danno patrimoniale che sia in grado di dimostrare, mentre il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere provato anche mediante presunzioni semplici. Il ricorrente non ha invece offerto alcuna prova dell’an né del quantum, e dalla documentazione emerge che il recesso della carta è stato comunicato dopo la cancellazione della segnalazione.
Il ricorso è quindi non accolto: l’illegittimità della segnalazione è accertata, ma la domanda risarcitoria resta priva del supporto probatorio richiesto.
Nota della Redazione
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