Riesame del sequestro preventivo e limite della prima casa nei reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 34484 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta a indagini, pur astrattamente legittimata a proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., è ammessa al gravame solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, non coincidente con la mera restituzione di beni dei quali non abbia la titolarità. Nei reati tributari, il limite all’espropriazione immobiliare dell’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. n. 69 del 2013, opera solo verso l’Erario, per debiti tributari, e riguarda l’unico immobile di proprietà, non la “prima casa”. Esso non costituisce limite alla confisca penale, diretta o per equivalente, né al sequestro preventivo ad essa finalizzato.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione cautelare, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta dall’indagato con riguardo ai beni intestati a terzi e ha rigettato nel resto l’impugnazione avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, adottato nell’ambito di indagini per reati tributari.
I beni contestati consistevano in un’autovettura intestata al coniuge e nel saldo di un conto corrente intestato a una società, oltre a un immobile cointestato con il coniuge e adibito a residenza. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. e la non confiscabilità della prima casa per effetto dell’art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto che la questione della legittimazione dell’indagato a proporre riesame quando non abbia diritto alla restituzione del bene è stata oggetto di contrasto, risolto dalle Sezioni Unite all’udienza del 25 settembre 2025 con l’affermazione del principio secondo cui la persona sottoposta a indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.
Il Tribunale cautelare, nel provvedimento impugnato, aveva aderito all’orientamento secondo cui l’indagato non titolare dei beni può proporre il gravame solo se abbia un interesse concreto ed attuale corrispondente al risultato tipicizzato dalla restituzione del bene. Nel caso specifico, l’istante aveva allegato unicamente l’interesse alla restituzione dei beni a sé medesimo, ovvero alla ricostituzione del patrimonio familiare, senza prospettare alcun interesse correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione. Da qui l’infondatezza del primo motivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento maggioritario di legittimità, espresso dalle pronunce Sez. 3 n. 8995 del 2019, Sez. 3 n. 30342 del 2021, Sez. 3 n. 5608 del 2020 e Sez. 3 n. 11087 del 2022, secondo cui il limite all’espropriazione immobiliare previsto dalla norma richiamata opera solo nei confronti dell’Erario e riguarda l’unico immobile di proprietà, non la “prima casa”. La formulazione letterale della disposizione impone di guardare alla consistenza complessiva del patrimonio del debitore, non alla qualificazione del singolo immobile.
La Corte ribadisce inoltre che la disposizione non fissa un principio generale di impignorabilità, riferendosi alle sole espropriazioni fiscali per debiti tributari, e non trova applicazione rispetto alla confisca penale, diretta o per equivalente, poiché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco. Il principio si fonda anche sull’art. 2740 cod. civ., che ammette limitazioni della responsabilità solo nei casi stabiliti dalla legge. Resta assorbita la questione della confiscabilità del bene in comunione, non preclusa, essendo legittimo il sequestro di una quota dell’immobile fino alla concorrenza del profitto.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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