La valutazione globale degli indizi prevale sul giudizio atomistico in tema di simulazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 7673 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione assoluta del contratto, quando la domanda è proposta da terzi estranei al negozio, il giudice di merito deve valutare gli elementi presuntivi non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, secondo l’id quod plerumque accidit; l’apprezzamento resta incensurabile in sede di legittimità solo se sorretto da adeguata motivazione. In tema di prova presuntiva, il giudizio di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 cod. civ. implica la previa analisi di tutti gli indizi per scartare quelli irrilevanti e la successiva valutazione complessiva di quelli isolati, onde verificare se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva. La parte che intende far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare decidendo nel merito, è onerata di proporre impugnazione sul punto nel grado successivo; l’omissione determina il giudicato interno sulla questione processuale.
Il Fatto
Un comune, creditore di una società per imposte comunali sugli immobili, interveniva nel giudizio di appello promosso dalla società avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di una persona fisica volta a ottenere, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento del diritto di enfiteusi centennale su un fondo, in forza di un contratto preliminare. Il comune chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta del contratto, posto in essere, a suo dire, in danno dei creditori. La Corte d’appello rigettava sia l’appello della società sia la domanda del comune intervenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la rilevanza delle questioni di costituzionalità relative alla decisione di primo grado resa da magistrati onorari, non essendo stata la questione posta in appello e richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2021.
Il primo motivo di ricorso principale, con cui il comune lamentava la nullità della sentenza per essere stato il giudizio proseguito dopo l’ordinanza di estinzione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025 secondo cui, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., la mancata impugnazione della questione processuale ne determina il giudicato interno, con conseguente preclusione del rilievo officioso nei successivi gradi.
Il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di doppia conforme: la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito. Inammissibile è stato dichiarato anche il terzo motivo, per non avere la società dedotto le modalità di venuta in possesso del documento prodotto tardivamente in appello.
Il secondo motivo di ricorso principale è stato invece ritenuto fondato. La sentenza impugnata, esaminando solo alcuni degli indizi offerti dal comune creditore e affermando che i singoli dati, considerati isolatamente, non provavano la simulazione, non aveva dimostrato di considerare gli elementi presuntivi nella loro convergenza del molteplice, così incorrendo nella falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.. La Corte ha ribadito che il giudice deve articolare il procedimento logico nella previa analisi di tutti gli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva di quelli isolati, per verificarne la concordanza. L’accoglimento ha comportato l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la domanda di simulazione e, conseguentemente, la questione della nullità del contratto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 161 c.p.c. – Nullità della sentenza
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso