Comoda divisibilità e onere di trascrizione delle critiche alla CTU (Cass. civ. Sez. 2 n. 19475 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di comoda divisibilità ex art. 720 cod. civ. non si esaurisce nella mera possibilità materiale di frazionamento del bene, richiedendo che le porzioni risultanti siano suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù o pesi eccessivi, che non richiedano opere complesse o di notevole costo e che non risultino sensibilmente deprezzate rispetto al valore dell’intero. Il giudizio sulla comoda divisibilità è un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La parte che impugna la sentenza che recepisce le conclusioni del CTU, contestando la sufficienza della motivazione, deve trascrivere testualmente i punti salienti delle critiche formulate al consulente d’ufficio e le risposte a esse fornite nella relazione, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Tre sorelle erano comproprietarie, per successione legittima, di un appartamento in Roma. Due di esse agivano per la divisione giudiziale del bene. La terza, costituitasi, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo la trattazione della causa a Milano, e proponeva domande riconvenzionali di attribuzione per intero dell’immobile, di rendiconto e di risarcimento danni. Riassunto il giudizio, le attrici spiegavano a loro volta una domanda di condanna della convenuta al rimborso pro quota delle spese condominiali.
Il Tribunale accertava la comoda divisibilità e assegnava le due unità abitative alle parti, determinando conguagli e compensazioni. La soccombente proponeva appello, lamentando l’indivisibilità del bene e l’insufficienza della consulenza tecnica. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’impugnazione, ravvisando la correttezza e completezza dell’elaborato peritale. Avverso tale decisione, la parte proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, concernenti la comoda divisibilità e l’omessa motivazione sulle critiche alla CTU, per difetto di autosufficienza. La ricorrente, pur dolendosi della motivazione meramente apparente della sentenza che aveva recepito le conclusioni del consulente, non aveva riportato testualmente le osservazioni critiche del proprio CTP né le risposte fornite dal CTU, non consentendo alla Corte di valutarne la decisività senza accedere agli atti dei gradi di merito. La Corte ha ricordato che il giudizio sulla divisibilità è riservato al merito e che l’obbligo motivazionale del giudice, che aderisca alle conclusioni del CTU il quale abbia già replicato ai rilievi del CTP, è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla tardività e genericità della domanda di rimborso pro quota, proposta come reconventio reconventionis alla prima udienza del giudizio riassunto. Tale proposizione era tempestiva, atteso che la questione di competenza, preliminare di rito, era stata trattata con precedenza e che la domanda, ancorata alla comproprietà e al pagamento integrale delle spese da parte delle attrici, risultava sufficientemente individuata, spettando al giudice la qualificazione giuridica. Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1294 cod. civ. sulla solidarietà passiva tra condebitori e del conseguente diritto di regresso ex art. 1299 cod. civ.
Il quarto motivo, relativo alla domanda di rendiconto, è stato dichiarato infondato, in quanto la domanda era nulla per indeterminatezza, non avendo la ricorrente individuato i beni ereditari né le attività di gestione poste in essere dalle controricorrenti. La Corte ha ribadito che la nullità non può essere sanata in appello e che il giudice di secondo grado deve limitarsi a una pronuncia in rito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, richiedendo un sindacato di merito non consentito e vertendo su prove relative a una domanda già dichiarata inammissibile.
Il sesto motivo è stato rigettato, affermando che l’assunzione di informazioni ex art. 213 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio né essere richiesta per acquisire documenti che la parte è in grado di procurarsi. Il settimo motivo, infine, è stato ritenuto infondato, in quanto dipendente dall’accoglimento dei primi due, risultati inammissibili.
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Nota della Redazione
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