Omessa trascrizione delle videoregistrazioni e nullità degli atti: principio di tassatività (Cass. pen. Sez. 2 n. 7534 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di documentazione degli atti processuali, l’omessa trascrizione delle registrazioni di cui all’art. 139 cod. proc. pen. non costituisce causa di nullità degli atti compiuti in udienza, poiché il principio di tassatività delle nullità non consente di applicare tale sanzione processuale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La violazione del diritto di difesa correlata alla mancata verbalizzazione dell’interrogatorio è, inoltre, esclusa quando il giudice abbia comunque richiamato e valutato il contenuto di tale atto nella motivazione della decisione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado con cui due imputati erano stati condannati per il reato di rapina aggravata in concorso. Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza: la nullità della sentenza per la mancata verbalizzazione dell’interrogatorio reso da uno degli imputati in videoconferenza; la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova; il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio di legittimità, uno dei ricorrenti decedeva, come documentato dal certificato di morte acquisito agli atti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del reato per morte di uno dei ricorrenti, disponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti. Ha quindi esaminato i motivi di ricorso limitatamente alla posizione dell’altro imputato, rigettandoli integralmente.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata verbalizzazione dell’interrogatorio reso in videoconferenza, la Corte ha richiamato il proprio recente orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui l’omessa trascrizione delle registrazioni di cui all’art. 139 cod. proc. pen. non è causa di nullità degli atti compiuti in udienza. Il principio della tassatività delle nullità non consente, infatti, di applicare tale sanzione processuale in casi non espressamente previsti dalla legge, come nel caso della sola videoregistrazione dell’interrogatorio non seguita da trascrizione integrale.
La Corte ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa, osservando che il contenuto dell’interrogatorio era stato comunque richiamato e valutato dal giudice di primo grado nella motivazione della sentenza, con ciò neutralizzando ogni possibile pregiudizio per l’imputato.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a una non consentita rivalutazione nel merito delle prove assunte. La Corte ha ribadito il principio, già affermato da Sez. 4, n. 19710 del 2009, secondo cui, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo se il ricorrente dimostri che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di secondo grado. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva riesaminato lo stesso compendio probatorio già valutato dal Tribunale, pervenendo a conclusioni logiche e coerenti con le risultanze del filmato dell’aggressione.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto inammissibile, sia perché la doglianza relativa all’attenuante del risarcimento non era stata proposta in appello, sia perché la Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi attinenti alla personalità degli imputati e alle modalità della condotta, conformemente all’orientamento consolidato di cui a Sez. 2, n. 23903 del 2020.
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Nota della Redazione
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