Daspo giudiziario violazione non integra reato del Daspo amministrativo (Cass. pen. Sez. III n. 39462 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra la condotta tipica del reato di cui all’art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la violazione del divieto di accesso o dell’obbligo di presentazione disposti dal giudice con sentenza di condanna per il medesimo titolo di reato. La disposizione incriminatrice richiama esclusivamente le prescrizioni impartite dal questore a norma dei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Il potere del giudice di fissare divieti e obblighi è disciplinato autonomamente dal comma 7, privo di sanzione penale per la sua inosservanza. In forza del principio di tassatività della legge penale, l’estensione della fattispecie alle violazioni del c.d. Daspo giudiziario è preclusa, non potendosi ricorrere all’interpretazione analogica in malam partem.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 6 legge n. 401 del 1989, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e 13.000,00 euro di multa. All’epoca dei fatti il ricorrente era sottoposto sia a un Daspo amministrativo, disposto dal questore, sia a un Daspo giudiziario, imposto con sentenza di condanna dell’11 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2019.

I due provvedimenti avevano contenuto differente quanto alle modalità dell’obbligo di presentazione. Per l’episodio del 21 agosto 2021, il ricorrente aveva violato solo le prescrizioni del Daspo giudiziario, avendo invece rispettato quelle del Daspo amministrativo. La difesa ha censurato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo l’indebita estensione analogica della norma incriminatrice.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio è se sia configurabile il reato di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989 quando vengano violati il divieto di accesso o l’obbligo di presentazione disposti dal giudice con sentenza di condanna. La Corte ritiene che la risposta debba essere negativa, muovendo dal dato testuale della disposizione.

Il comma 6 punisce il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali commi hanno specificamente ad oggetto il divieto e l’obbligo disposti dal questore, organo di polizia. Il potere del giudice di fissare divieti di accesso e obblighi di presentazione con sentenza di condanna è invece disciplinato in modo autonomo dal medesimo articolo, ma nel distinto comma 7, successivo al comma che istituisce la fattispecie incriminatrice.

Ne discende che il dato letterale prevede la sanzione penale esclusivamente per la violazione delle prescrizioni impartite dal questore. La fattispecie incriminatrice non può ritenersi riferita anche alle violazioni del Daspo giudiziario. Una diversa conclusione potrebbe essere raggiunta solo mediante il ricorso all’interpretazione analogica, in contrasto con il principio di tassatività e con l’espresso dettato dell’art. 14 Disp. prel. cod. civ.

Pertanto la Corte accoglie il ricorso e rileva che illegittimamente la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per il fatto del 21 agosto 2021. Per tale episodio il ricorrente non aveva trasgredito alcun divieto o obbligo imposto dal questore, avendo violato solo le prescrizioni del Daspo giudiziario. Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitatamente a tale condotta, perché il fatto non sussiste, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Messina per la rideterminazione della pena per le residue condotte. Non è possibile procedere in questa sede perché il reato più grave era stato ritenuto proprio il fatto che la sentenza ritiene non costituire illecito penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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