Travisamento della prova e onere di specifica deduzione nel ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 35808 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata rispondenza delle valutazioni del giudice di merito alle acquisizioni processuali è deducibile in cassazione quale travisamento della prova solo se il ricorrente identifica in modo specifico e inequivoco l’atto processuale su cui fonda la doglianza, il dato probatorio che da esso emerge e asseritamente incompatibile con la ricostruzione della sentenza, la prova della verità di tale dato e dell’effettiva acquisizione dell’atto al fascicolo dibattimentale, e le ragioni per cui l’atto inficia in modo decisivo la tenuta logica della motivazione. In mancanza, il motivo è inammissibile. La censura sulla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi d’appello è del pari manifestamente infondata, essendo sufficiente che il giudice di merito valorizzi i soli elementi ritenuti decisivi, anche uno soltanto, attinenti alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di furto aggravato. Il ricorso si articola in due motivi.

Con il primo si deduce il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. Con il secondo si contesta l’omessa motivazione in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità sul travisamento della prova. Il vizio è deducibile solo quando la divergenza tra valutazione del giudice e acquisizioni processuali si sostanzi nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, e purché il dato probatorio travisato od omesso abbia carattere decisivo nell’apparato motivazionale sottoposto a critica.

Il ricorrente deve quindi indicare in maniera specifica e inequivoca le prove asseritamente travisate, in forme adeguate alla natura degli atti, così da consentirne la lettura senza necessità di ricerca da parte della Corte, senza monca individuazione o esame parcellizzato. Il ricorso che assume il travisamento deve, a pena di inammissibilità, identificare l’atto processuale, individuare l’elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione della sentenza, dare prova della verità di tale elemento e dell’effettiva esistenza dell’atto tra i materiali ritualmente acquisiti, e indicare le ragioni per cui l’atto compromette in modo decisivo la coerenza della motivazione. Il richiamo è a Sez. 2 n. 7986 del 2016, La Gumina.

Nel caso concreto tali condizioni non risultano rispettate, di talché il motivo è inammissibile. La Corte soggiunge, in ogni caso, che la motivazione sul riconoscimento dell’aggravante è corretta e rispettosa dei principi affermati in materia, richiamando Sez. Un. n. 40275 del 2021, Cardellini.

Quanto al secondo motivo, la censura sulla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte distrettuale. Questa ha evidenziato, con motivazione completa e lineare, il carattere allarmante della personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti specifici e da condanne per rapina, ricettazione, evasione e minaccia, così rendendo ininfluenti le circostanze valorizzate dalla difesa.

Tale motivazione è sufficiente: non è necessario considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli addotti dalle parti, essendo invece sufficiente il riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare all’uopo sufficiente, come affermato da Sez. 2 n. 23903 del 2020, Marigliano. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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