Riscatto pensionistico e interruzione delle trattenute per errore del datore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 279 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto dei periodi di studi e di specializzazione, già riconosciuto dall’ente previdenziale e accettato dall’iscritto con piano di ammortamento rateale, non si estingue per l’interruzione delle trattenute imputabile a errore del datore di lavoro, riconosciuto e comunicato all’INPS. L’iscritto conserva il diritto al prosieguo della trattenuta e può versare in unica soluzione i ratei residui, con gli accessori maturati, conseguendo l’intero periodo riscattato. La perdita del beneficio della rateizzazione, ove pure si voglia ravvisare un onere di verifica a carico dell’iscritto, non comporta la perdita del diritto al riscatto. Le controversie sull’indennità di buonuscita appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente medico, aveva chiesto il riscatto ai fini pensionistici del corso di laurea e della specializzazione. Il competente Istituto di previdenza del Ministero del Tesoro aveva accolto la domanda con decreto del 23.12.1992; l’interessata aveva accettato il piano di ammortamento rateale con decorrenza aprile 1993, delegando il datore di lavoro alle trattenute. Il versamento era proseguito fino al trasferimento presso una nuova amministrazione sanitaria, quando le trattenute si erano interrotte per un errore interno dell’ente, espressamente riconosciuto e comunicato all’INPS.

Con messaggio n. 3912 del 28 ottobre 2022 l’INPS aveva previsto la rimessione in termini solo per i decreti emessi dalle amministrazioni statali prima del subentro dell’ex INPDAP. L’Istituto aveva quindi negato il pagamento in unica soluzione dei residui, riservando la rideterminazione del periodo riscattato alle sole rate effettivamente versate. Da qui il ricorso, con domanda di accertamento del diritto al riscatto integrale e alla rideterminazione di pensione e buonuscita.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione sul capo relativo all’indennità di buonuscita. Richiamando l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e la giurisprudenza di legittimità, il giudice contabile rileva che le questioni sull’indennità di fine rapporto accedono al rapporto di lavoro e sono devolute al giudice ordinario; indica quindi quest’ultimo quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c..

Afferma invece la propria giurisdizione sul diritto al riscatto, ricompreso nella giurisdizione esclusiva in materia pensionistica. Il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria: la Corte conosce del rapporto, non dell’annullamento degli atti, e valuta l’an e il quantum della pretesa a prescindere dagli eventuali vizi del provvedimento.

Nel merito, il punto nodale è se l’Istituto possa opporre l’interruzione del versamento dovuta a errore del datore, circostanza estranea alla sfera dell’iscritto. La Corte ritiene dirimente il dato pacifico: da un lato il diritto al riscatto già riconosciuto ed esercitato, dall’altro l’inadempimento datoriale e la volontà dell’iscritto di versare i ratei residui. La delegazione di pagamento, mai revocata, imponeva al datore di trattenere e all’Istituto di pretenderne l’adempimento, secondo i principi dell’art. 1268, comma 2, cod. civ..

Il messaggio Hermes n. 15914 del 2012, invocato dall’INPS, non ha valore di fonte normativa cogente; esso stesso riconosce il diritto al prosieguo della trattenuta in caso di trasferimento. L’eventuale onere di verifica a carico dell’iscritto può comportare, al più e secondo ragionevolezza, la perdita della rateizzazione, non del diritto al riscatto. L’art. 25 della legge n. 1646/1962 conferma che il riscatto è proporzionato al versato solo quando il pagamento non sia stato completato per scelta dell’iscritto.

Accolto il ricorso, la Corte riconosce il diritto al riscatto integrale previo versamento in unica soluzione dei residui ratei e degli accessori, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza e per l’addebitabilità della disfunzione all’amministrazione datrice, estranea al giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1268 c.c.

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