Furto: querela proponibile anche dal detentore qualificato del bene (Cass. pen. Sez. IV n. 39440 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La querela per il reato di furto è proponibile non soltanto dal titolare del bene oggetto della condotta, ma anche dal soggetto che ne abbia la detenzione qualificata, a fini di custodia o di vendita. Il bene giuridico tutelato dall’art. 624 cod. pen. non si esaurisce nel diritto di proprietà e nei diritti reali o personali di godimento, ma comprende il possesso inteso, in ambito penale, come detenzione qualificata della cosa con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Ne deriva che, ai fini della condizione di procedibilità, non è necessario che il detentore sia munito di poteri di rappresentanza del proprietario. Persona offesa del reato è pertanto il detentore qualificato, ancorché privo di procura speciale e della qualifica di legale rappresentante della società proprietaria dei beni.

Il Fatto

Il Tribunale di Siena, con sentenza del 15.04.2025, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di due imputati, ai quali era contestato un furto pluriaggravato commesso in concorso all’interno di un esercizio commerciale.

Il giudice di merito ha ritenuto invalida la querela sporta dal responsabile dell’esercizio, perché quest’ultimo non era legale rappresentante della società esercente il commercio ed era privo di poteri di rappresentanza della società proprietaria dei beni. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ritenuto fondato. Il Collegio rileva che il giudice di merito non ha considerato il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la querela è proponibile anche dal soggetto che vanti una detenzione qualificata sul bene, a fini di custodia o di vendita, e non solo dal titolare del diritto di proprietà.

La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 3736 del 04.12.2018, dep. 2019, Rv. 275342, relativa alla querela sporta dal responsabile della sicurezza di un supermercato ancorché privo dei poteri di rappresentanza del proprietario, e Sez. 5 n. 11968 del 30.01.2018, Rv. 272696, che ha riconosciuto la legittimazione del caporeparto titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, con autonomo potere di custodia, gestione e alienazione.

Il principio è già stato chiarito da Sez. U n. 40354 del 18.07.2013, Rv. 255975, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, caratterizzata dalla querela sporta dal responsabile di un esercizio commerciale privo di poteri di rappresentanza del proprietario dei beni. Le Sezioni Unite hanno precisato che con l’incriminazione del furto si tutela il possesso di cose mobili, da intendersi non nei termini dell’art. 1140 cod. civ. ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque ne sia l’origine.

Il bene giuridico protetto comprende dunque il possesso, inteso come detenzione qualificata della cosa con potere di utilizzarla e di disporne. Ne consegue che non è richiesto, ai fini della querela, che il detentore abbia anche poteri di rappresentanza del proprietario, quasi che il diritto di querela debba spettare in ogni caso solo al proprietario o a un suo rappresentante. Persona offesa del reato è il detentore, come confermato da Sez. 4 n. 7193 del 20.12.2023, dep. 2024, Rv. 285824, per il caso della cassiera di un supermercato, e da Sez. 4 n. 8094 del 29.01.2014, Rv. 259289, con riferimento alla querela del direttore di un supermercato.

La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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