Servitù discontinua di passaggio: il transito sporadico non ne limita l’ampiezza (Cass. civ. Sez. II n. 20970 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La servitù di passaggio, per sua natura discontinua, non si estingue né si limita per effetto dell’esercizio saltuario o poco frequente, poiché il possesso del diritto va determinato in riferimento alle caratteristiche e alle esigenze del fondo dominante. Decisivo non è l’uso più o meno intenso del transito, bensì lo stato dei luoghi e l’esistenza di opere apparenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, come un portone o un androne di accesso. Tali opere possono insistere anche sul fondo dominante o su fondo di terzi, purché il giudice di merito ne riscontri l’univoca destinazione al passaggio e non si tratti di attività precaria, ma di un onere stabile.

Il Fatto

Il titolare di un fondo agisce in giudizio per essere reintegrato nel possesso del diritto di transito su uno spiazzo di proprietà di un istituto autonomo per le case popolari, oltre che per la rimozione degli ostacoli e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglie la domanda e ordina ai convenuti di reintegrare il ricorrente nel possesso del diritto di passaggio.

La Corte di Appello riforma la decisione e limita l’ordine di reintegrazione al solo transito a piedi e con veicoli a due ruote, riconoscendo il passaggio su una striscia di ridotta larghezza. Gli eredi del ricorrente originario propongono ricorso per cassazione; i convenuti resistono e spiegano ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la possibilità di configurare una servitù di transito carrabile quando l’accesso con mezzi a quattro ruote sia avvenuto con modesta frequenza. La Corte di Appello aveva escluso tale configurazione proprio in ragione della scarsa intensità dell’uso e dell’invito rivolto agli occupanti di rimuovere gli oggetti depositati sull’area.

La Cassazione ribalta l’impostazione. Richiamando l’art. 1140 cod. civ. e l’art. 1168 cod. civ., ricorda che la servitù di passaggio è per sua natura discontinua e che il suo esercizio saltuario non impedisce di configurarne il possesso. Il possesso va determinato in relazione alle peculiari caratteristiche e alle esigenze del fondo dominante; in assenza di chiari segni esteriori dell’animus dereliquendi, la relazione di fatto con il fondo servente permane anche in caso di utilizzazione non continuativa, quando il bene resti nella virtuale disponibilità del possessore.

La Corte valorizza l’accertamento in fatto della stessa sentenza impugnata: il garage del fondo dominante, esteso circa quaranta metri quadri e realizzato in epoca risalente, era dotato sin dall’origine di una porta pedonale e di un portone carrabile idoneo all’ingresso di automezzi, e l’accesso veicolare era possibile solo attraverso lo spiazzo oggetto di causa. La presenza di un’automobile, pur vecchia, e di mobili e oggetti ingombranti nel garage dimostrava l’uso carrabile del passaggio.

Secondo il Collegio, l’esistenza del portone di accesso carrabile costituiva l’elemento decisivo che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare. I segni visibili e le opere permanenti destinate all’esercizio della servitù possono insistere anche sul fondo dominante o su fondo di terzi, purché se ne riscontri l’univoca destinazione al passaggio e risulti che non si tratti di attività precaria. Del tutto secondaria, invece, era l’intensità o la frequenza del transito.

Il primo motivo del ricorso principale è pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi e delle censure del ricorso incidentale. La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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