La domanda all’amministrazione italiana attiva il foro erariale anche nelle liti contro lo Stato estero per crimini di guerra (Cass. civ. Sez. 3 n. 14180 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione passiva della Repubblica federale di Germania nei giudizi di cognizione per il risarcimento dei danni da crimini di guerra e contro l’umanità non è esclusa dall’art. 43 del d.l. n. 36/2022, che ha solo introdotto un rimedio operante nella fase esecutiva. L’evocazione in giudizio dell’amministrazione statale, anche solo per ottenere l’estensione formale della decisione quale titolare di una posizione dipendente, rende applicabile il foro erariale, ai sensi dell’art. 25, comma secondo, cod. proc. civ. e dell’art. 6 del r.d. n. 1611/1933. La competenza territoriale si determina dalla domanda, sicché il cumulo con la domanda verso lo Stato estero non elide il foro inderogabile dell’amministrazione convenuta.
Il Fatto
Le eredi di un cittadino italiano fucilato a Fornelli il 13 ottobre 1943 da soldati tedeschi chiedevano al Tribunale di Isernia la condanna della Repubblica federale di Germania al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis. Nell’atto introduttivo la domanda era rivolta anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con richiesta che il pagamento degli importi fosse posto a carico del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra, istituito dalla legge n. 79/2022.
Costituitosi, il Ministero eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Campobasso, foro erariale individuato secondo il criterio del forum commissi delicti. Il Tribunale di Isernia declinava la propria competenza e le ricorrenti proponevano regolamento di competenza, sostenendo che il Ministero non fosse legittimato passivo e che la lite, essendo rivolta solo contro lo Stato estero, dovesse seguire le norme ordinarie.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, dando continuità al principio enunciato da Cass. n. 23669 del 2025, ricorda che l’art. 43 del d.l. n. 36/2022 non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione. La disposizione, nel prevedere che i giudicati di condanna possano essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo “Ristori”, ha introdotto un rimedio destinato a operare solo nella fase esecutiva, senza trasformare l’amministrazione italiana in legittimato passivo dell’azione risarcitoria.
Il profilo dirimente, nel caso di specie, è il significato dell’evocazione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la contestuale domanda di porre a carico del Fondo il pagamento delle somme da liquidare. La Corte chiarisce che tale evocazione assume il rilievo di provocare l’estensione formale della decisione resa verso la Germania all’amministrazione, quale titolare di una posizione dipendente da quella fatta valere contro lo Stato estero. Si tratta della figura dell’intervento adesivo dipendente, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., che legittima la diretta evocazione del titolare della posizione dipendente all’atto dell’introduzione della domanda.
Nella vicenda in scrutinio, il Ministero è stato destinatario dell’atto introduttivo sin dall’origine e non è intervenuto successivamente e motu proprio, come invece era accaduto nel precedente richiamato. Da qui la differenza decisiva: l’assunzione della qualità di parte originaria comporta che la competenza si determini dalla domanda, tenendo conto del cumulo tra la domanda verso la Germania e quella verso l’amministrazione statale. Il foro erariale, generale e inderogabile, è sottratto alla disponibilità della stessa pubblica amministrazione e prevale sugli altri criteri di radicamento territoriale.
Applicando l’art. 25, comma secondo, cod. proc. civ., la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso quale giudice del luogo di perpetrazione del crimine, con rimessione delle parti e termine di tre mesi per la riassunzione. Segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore del Ministero vittorioso, limitata alle spese eventualmente prenotate a debito, oltre all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.