False generalità al pubblico ufficiale: irrilevanza della verbalizzazione e della ritrattazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 1268 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità previsto dall’art. 495 cod. pen. si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione mendace perviene al pubblico ufficiale. La consumazione non richiede che la dichiarazione sia verbalizzata o sottoscritta dall’agente, né che venga acquisita la documentazione comprovante la falsità. La successiva ritrattazione è ininfluente ai fini della sussistenza del reato: non integra la desistenza volontaria né l’attenuante del recesso attivo, qualora la scelta sia necessitata da fattori esterni e non da una libera determinazione dell’agente. La graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
Il Fatto
L’imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità. La condotta contestata consisteva nell’avere dichiarato false generalità a militari della Guardia di Finanza durante un controllo, aggiungendo falsamente di essere titolare di patente di guida. La Corte territoriale aveva altresì rideterminato la pena, avendo accertato una dissonanza tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati su violazione di legge e vizio di motivazione. Con i primi tre motivi il ricorrente deduceva che le false dichiarazioni non sarebbero state verbalizzate né sottoscritte, che la patente esibita non sarebbe stata acquisita come corpo del reato e che la valutazione probatoria non avrebbe rispettato i criteri dell’art. 192 cod. proc. pen.
La Suprema Corte ha ritenuto tali censure inammissibili, in quanto fondate su motivi non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già disattese in appello. Nel merito, ha ribadito che la condotta integrante il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, risultando superflua la verbalizzazione e ininfluente la mancata acquisizione della copia del documento.
Quanto alla configurabilità della forma tentata, la Corte ha escluso che la ritrattazione successiva possa assumere rilievo, non essendo riscontrabile la desistenza volontaria o il recesso attivo quando la scelta sia determinata da fattori esterni. Nel caso di specie, la decisione degli operanti di procedere alla rilevazione dattiloscopica rendeva necessitata l’eventuale ritrattazione.
Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento ai numerosi precedenti penali, alla sottoposizione alla sorveglianza speciale e alla capacità decettiva della condotta. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 495 c.p. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova