Necessaria la motivazione sul mancato esercizio dei poteri istruttori (Cass. pen. Sez. 1 n. 2405 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito non può ritenere non provata la responsabilità dell’imputato sulla base dell’assenza in atti di un provvedimento amministrativo presupposto, il cui contenuto sia compiutamente richiamato nel provvedimento violato e non sia stato oggetto di contestazioni. Qualora ritenga indispensabile l’acquisizione di un mezzo di prova, il giudice ha il dovere di esercitare i propri poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. La sentenza che si limiti a richiamare la carenza probatoria senza motivare le ragioni del mancato esercizio del potere di cui all’art. 507 cod. proc. pen. è affetta da violazione di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 perché il fatto non sussiste. L’imputato era stato controllato in una zona alla quale gli era stato vietato l’accesso con provvedimento del Questore del 2020. Il giudice di merito fondava l’assoluzione sulla mancata acquisizione del provvedimento del Questore risalente al 2019, il cui contenuto era richiamato nel provvedimento oggetto di contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale, censurando il vizio motivazionale della sentenza impugnata. Il giudice di merito può esercitare un sindacato incidentale esclusivamente sul provvedimento violato, non su quello che lo precede, la cui completezza e legittimità non erano state contestate.
La Corte ha precisato che il Tribunale non era tenuto a verificare i contenuti del provvedimento presupposto, in quanto il provvedimento questorile oggetto di contestazione dava atto compiutamente del precedente ordine di allontanamento.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 41281 del 2016, la Corte ha ribadito che il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. anche per prove che le parti avrebbero potuto richiedere, ove ricorra l’assoluta necessità dell’iniziativa. Nel caso di specie, il Tribunale aveva qualificato la prova come indispensabile ma non aveva spiegato le ragioni del mancato esercizio dei poteri istruttori.
La Corte ha ulteriormente precisato che il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritiene di non procedere ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., atteso che tale potere supplisce all’inerzia delle parti o a carenze probatorie che incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione.
Nota della Redazione
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