L’inammissibilità del ricorso per genericità e reiterazione delle doglianze (Cass. pen. Sez. 7 n. 4812 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché meramente reiterativo e generico, il ricorso per cassazione che ripropone doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici. La riproposizione in sede di legittimità di censure identiche a quelle di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata, si risolve in una proposta di lettura alternativa del compendio probatorio, non consentita dinanzi al giudice di legittimità. L’art. 62, n. 4, cod. pen. non trova applicazione quando il valore del bene danneggiato non sia irrisorio, mentre il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione che dia conto dell’assenza di elementi positivi, come avvenuto nel caso di specie.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. (danneggiamento aggravato). Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi: il primo riguardava il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; il secondo il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità); il terzo la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevandone la natura meramente reiterativa di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese. Sul punto, ha richiamato il principio costante secondo cui è inammissibile il ricorso che ripropone censure identiche a quelle di merito, quando il giudice di secondo grado abbia fornito risposte puntuali ed esenti da vizi logici (tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 2019; Sez. 3, n. 44882 del 2014).
La Corte ha osservato che i motivi di ricorso si risolvevano in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, essendo caratterizzati da evidente genericità e carenza di confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il giudizio di responsabilità, richiamando le deposizioni testimoniali e l’operato degli agenti intervenuti sul luogo del fatto, nonché le ragioni del diniego di ogni mitigazione della pena.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha escluso la sussistenza del requisito della speciale tenuità del danno, valorizzando il non irrisorio valore del bene danneggiato. Con riferimento alle attenuanti generiche, ha ritenuto adeguata la motivazione basata sulla mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne l’applicazione.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 635 c.p.
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso