Diffamazione via anonimo: si risponde del contenuto non verificato (Cass. pen. Sez. 5 n. 7625 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esimente del diritto di cronaca di cui all’art. 51 cod. pen. non opera qualora il giornalista riporti il contenuto di uno scritto anonimo dal contenuto offensivo, limitandosi a verificarne la mera esistenza materiale. In presenza di una fonte anonima, la notizia è di per sé insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità del suo contenuto. Il giornalista ha l’onere di dimostrare di aver esperito ogni possibile verifica circa la veridicità della notizia, non essendo sufficiente la diffusione dello scritto ad opera di terzi. La distinzione tra il fatto-notizia (l’annullamento di un evento) e il contenuto dell’anonimo che ne costituisce la ragione è inaccettabile, poiché legittimerebbe la divulgazione di accuse non verificate. La natura diffamatoria di un articolo va valutata considerando il contenuto complessivo, incluso il titolo.

Il Fatto

A seguito della pubblicazione di un articolo che riportava il contenuto di una lettera anonima con accuse gravemente offensive nei confronti di un’associazione organizzatrice di un evento, la responsabile era stata condannata in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte d’appello di Venezia aveva riformato la sentenza, assolvendo l’imputata perché il fatto non sussiste, ritenendo l’articolo scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca. La parte civile proponeva ricorso per Cassazione limitatamente alle statuizioni civili, deducendo la violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. e vizi motivazionali.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando l’erronea applicazione dei principi che governano l’esercizio del diritto di cronaca in presenza di una fonte anonima. Il giornalista che recepisce uno scritto anonimo dal contenuto offensivo non può limitarsi ad accertarne l’esistenza materiale, ma deve dimostrare di aver svolto ogni possibile controllo circa l’attendibilità della fonte e la veridicità del suo contenuto. L’accusa anonima è di per sé immeritevole di fede, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, anche nei casi in cui la notizia sia stata “filtrata” da altri destinatari o provenga da fonti confidenziali.

La Corte ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, da un lato, escludeva che la giornalista avesse diffuso informazioni contenute in uno scritto anonimo e, dall’altro, riconosceva che il contenuto dell’esposto era stato “esattamente riportato”. Il giudice d’appello ha operato un’inaccettabile dissociazione tra il fatto-notizia (l’annullamento dell’evento) e le ragioni anonime che lo avrebbero determinato, legittimando la divulgazione di accuse mai verificate. La verità di alcuni fatti certamente accaduti non può confondersi con la verità del contenuto diffamatorio della missiva, pubblicato senza alcun vaglio.

La Corte ha altresì sottolineato come l’articolo non si sia limitato a riferire l’annullamento dell’evento, ma abbia dato ampio risalto alle accuse contenute nella lettera anonima, riportandone i passaggi più infamanti e accreditandone la veridicità sin dal titolo. La valutazione della natura diffamatoria di un articolo implica la considerazione del suo contenuto complessivo, incluso il titolo, che orienta in modo decisivo il messaggio. La mancata instaurazione di un contraddittorio con la persona offesa e l’assenza di verifiche dopo la ricezione di un comunicato stampa evidenziano l’inadempimento dei doveri di diligenza del giornalista.

In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., il quale procederà a un nuovo esame uniformandosi ai principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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