Rideterminazione pena e spese alla parte civile soccombente (Cass. pen. Sez. 2 n. 8144 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione quando il giudice di merito abbia fornito gli elementi per valutarne la congruità, essendo le valutazioni discrezionali “guidate” dagli accertamenti in fatto già compiuti. In tema di continuazione, è ingiustificato applicare i medesimi aumenti di pena per reati satellite fra loro eterogenei sotto il profilo dell’elemento materiale, degli esiti di danno e del numero di condotte. La condanna alle spese processuali a favore della parte civile, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., presuppone l’accoglimento, anche parziale, della domanda di restituzione o risarcimento; essa è pertanto illegittima quando la parte civile sia risultata del tutto soccombente nel grado di giudizio.
Il Fatto
L’imputato, consulente incaricato dei rapporti commerciali con clienti e fornitori di due società operanti nel settore farmaceutico, era stato condannato in primo grado per plurimi episodi di truffa aggravata e sostituzione di persona. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 494 cod. pen., dichiarato estinti per prescrizione numerosi reati e rideterminato la pena in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 770 di multa per i residui episodi, confermando nel resto la sentenza e condannando l’imputato alla rifusione delle spese del grado in favore di tutte le parti civili. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la gran parte dei motivi di ricorso, ritenendoli generici, aspecifici o manifestamente infondati. In particolare, ha escluso ogni vizio nella contestazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e ha precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non rileva la mancanza di diligenza della persona offesa, né è necessaria l’identità fra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato.
La Corte ha invece accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, ravvisando un vizio di motivazione negli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione esterna. Il giudice di appello aveva applicato aumenti identici per reati satellite caratterizzati da situazioni solo in parte sovrapponibili: condotte continuate e ripetute in ambiti temporali estesi, condotte singole, reato tentato. Accomunare sotto il profilo sanzionatorio situazioni così eterogenee è stato ritenuto ingiustificato.
Alla luce degli elementi forniti dal giudice di merito, la Corte ha proceduto alla diretta rideterminazione della pena, riducendo gli aumenti per i reati satellite e fissando la pena finale in anni uno, mesi undici, giorni cinque di reclusione ed euro 740,00 di multa, con conseguente annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Parzialmente fondato è stato ritenuto anche il motivo relativo alla condanna alle spese processuali del grado di appello. La Corte ha osservato che due parti civili erano risultate del tutto soccombenti in appello, avendo visto negare integralmente il diritto al risarcimento; la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in loro favore è pertanto stata revocata, non ricorrendo il presupposto dell’accoglimento, anche parziale, della domanda di cui all’art. 541 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 494 c.p. – Sostituzione di persona
- Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all'azione civile