Aggravamento del dissesto e riduzione dei debiti: contraddittorietà della motivazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 19104 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive. È affetta da contraddittorietà intrinseca la motivazione che, da un lato, accerta una progressiva e totale diminuzione dei debiti e, dall’altro, afferma l’aggravamento del dissesto senza specificare e quantificare analiticamente le ragioni del deterioramento complessivo in conseguenza delle condotte contestate. La condotta dell’amministratore di società a responsabilità limitata che rimborsi un finanziamento del socio in presenza di un eccessivo squilibrio finanziario integra la bancarotta patrimoniale per distrazione, non quella preferenziale, a prescindere dalla forma giuridica del finanziamento, equiparato a un conferimento la cui restituzione è postergata ex art. 2467 cod. civ.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Messina, riqualificando la bancarotta documentale fraudolenta in bancarotta semplice e riducendo la pena, ma confermando la responsabilità della ricorrente, nella qualità di liquidatrice di una società a responsabilità limitata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta societaria distrattiva e di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui si aggiungevano quattro motivi nuovi, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione alle diverse statuizioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla riqualificazione della bancarotta documentale. Ha chiarito che la condotta di omessa tenuta parziale delle scritture contabili per un certo arco temporale integra la bancarotta documentale specifica, come desumibile dal tenore letterale dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., che fa riferimento alla condotta riguardante “in tutto o in parte” le scritture. La Corte ha escluso ogni contraddittorietà nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, rilevando come entrambe le qualificazioni di bancarotta fraudolenta, generica e specifica, fossero state abbandonate per pervenire alla bancarotta semplice, correttamente motivata con riferimento ai periodi di omessa tenuta e al coefficiente di colpa per negligenza.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato con riferimento alla qualificazione del rimborso del finanziamento del socio, confermando l’applicazione della regola della postergazione. È stato ribadito che, in presenza di un eccessivo squilibrio finanziario, il rimborso del finanziamento, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, è equiparato alla restituzione di un conferimento e la condotta integra la bancarotta per distrazione, non quella preferenziale. Quanto alla disciplina del c.d. decreto liquidità, la doglianza è stata ritenuta generica, non avendo il ricorrente indicato se e quali finanziamenti fossero intervenuti nel limitato arco temporale di sospensione della postergazione. Infine, in relazione all’autoliquidazione del compenso dell’amministratore, la censura è stata dichiarata generica, non essendo state specificate le ragioni della congruità né fornita prova del dedotto travisamento, richiamandosi la giurisprudenza che richiede la quantificazione del compenso in delibera assembleare o nello statuto.

Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ravvisato un vizio di motivazione per contraddizione intrinseca nella sentenza impugnata che, da un lato, aveva accertato una progressiva e totale diminuzione dei debiti negli anni 2018-2020 e, dall’altro, aveva affermato l’aggravamento del dissesto fino a oltre 314mila euro, senza specificare e quantificare analiticamente le ragioni del deterioramento complessivo. Richiamando il principio per cui l’aggravamento del dissesto richiede il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria e non è sufficiente l’aumento di alcune poste passive, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a tale capo.

Il quarto motivo, concernente l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è stato dichiarato inammissibile in quanto inedito, essendo stato introdotto solo con i motivi aggiunti in appello e non con l’impugnazione principale. La Corte ha precisato che i motivi nuovi devono costituire mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali, non potendo allargare l’ambito del petitum. Il quinto motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è rimasto assorbito dalla decisione di annullamento assunta in sede di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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