Prescrizione dei reati tributari e decorrenza dal novantunesimo giorno (Cass. pen. Sez. 3 n. 15684 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la prescrizione del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. Il termine prescrizionale è elevato di un terzo ai sensi dell’art. 17-bis d.lgs. n. 74/2000 e può essere sospeso, ex art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., per i rinvii dell’udienza disposti su richiesta del difensore dell’imputato, per l’intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni della richiesta. Il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione in punto di superamento della soglia di punibilità è generico e, quindi, inammissibile.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società veniva condannato per il delitto di omessa dichiarazione ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, con riferimento ad alcune annualità di imposta. La Corte d’appello confermava la sentenza di condanna, determinando il ricorso per cassazione dell’imputato.

L’imputato articolava due motivi di ricorso: con il primo deduceva l’erronea applicazione della legge penale per l’omessa declaratoria di prescrizione; con il secondo lamentava vizio di motivazione per non avere la Corte quantificato l’imposta evasa e verificato il superamento delle soglie di punibilità, nonché per non avere valutato gli elementi addotti dalla difesa, quali le regolarizzazioni tardive, anche sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando preliminarmente il tema della prescrizione. In materia di reati tributari, ha ricordato, vige una previsione derogatoria rispetto al regime ordinario di cui agli artt. 157 e ss. cod. pen.: l’art. 17-bis d.lgs. n. 74/2000, vigente dal 17 settembre 2011, eleva di un terzo il termine di prescrizione per i delitti di cui agli artt. 2-10 del decreto.

Quanto alla decorrenza, costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 48578 del 2016; Sez. 3, n. 36387 del 2019) ha chiarito che, per il reato di omessa dichiarazione, il termine decorre dal novantunesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, i rinvii dell’udienza disposti su richiesta del difensore comportano la sospensione del termine per l’intera durata del differimento, ex art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., a prescindere dalle ragioni della richiesta.

Applicando tali principi, la Corte ha osservato che, anche considerando il termine decennale di prescrizione (computato con l’aumento di un terzo e l’effetto interruttivo dell’azione penale), alla data della sentenza d’appello il termine non era decorso per alcuna delle annualità, nemmeno per la più remota (dichiarazione per l’anno 2014, con scadenza di presentazione al 30 settembre 2015), rendendo il primo motivo manifestamente infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la genericità e la mancata confutazione della motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti accertato, sulla base delle verifiche dell’Agenzia delle Dogane e delle dichiarazioni del consulente fiscale, il superamento della soglia di punibilità di euro 50.000,00 per tutte le annualità, in applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 cod. pen. Parimenti generica è stata ritenuta la deduzione in punto di dolo di evasione, avendo la Corte territoriale valutato la registrazione tardiva delle fatture come non concludente ai fini della sussistenza dell’addebito, argomentando in ragione dell’entità dell’imposta evasa e della sua mancata corresponsione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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