Ricusazione per anticipazione del giudizio e valutazioni sul merito (Cass. pen. Sez. 2 n. 17629 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento sia in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge, oppure quando esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti. L’esternazione di un giudizio negativo sulla personalità dell’indagato, quando sia funzionale alla decisione sulla questione cautelare sottoposta al giudice, non integra gli estremi della ricusazione, risultando la relativa dichiarazione manifestamente infondata e decidibile con la procedura semplificata di cui all’art. 41 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un procedimento per tentata estorsione e atti persecutori, aveva avanzato dichiarazione di ricusazione nei confronti del Giudice per le indagini preliminari. Il presupposto era l’affermazione, contenuta nel provvedimento di aggravamento della misura, della presunta “inaffidabilità” dell’indagato per non essersi presentato all’appuntamento in Questura finalizzato all’applicazione del braccialetto elettronico. La Corte di appello di Catania aveva rigettato l’istanza, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, esaminando separatamente le doglianze. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato che le censure sulla mancata presentazione in Questura, pur contestando l’affermazione circa l’inaffidabilità dell’indagato, introducevano in realtà argomenti volti a criticare il merito della scelta di aggravare la misura cautelare, profilo estraneo al tema della parzialità del giudice.

Quanto al secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Corte ha escluso che la dichiarazione di ricusazione non fosse finalizzata a dimostrare una presunta anticipazione del giudizio di colpevolezza, evidenziando come il contrario emergesse chiaramente dal testo dell’istanza. Tale circostanza rendeva la richiesta ictu oculi infondata e legittimava la decisione con la procedura semplificata prevista dall’art. 41 cod. proc. pen.

Il giudizio di inaffidabilità espresso dal GIP risultava, infatti, scevro da qualunque riferimento al merito del processo, trovando giustificazione nella specifica questione cautelare da decidere: stabilire se la mancata presentazione potesse legittimare l’aggravamento della misura. Nessun debordamento su temi estranei a tale accertamento era configurabile. La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia, ribadendo che la ricusazione postula valutazioni che anticipino gli esiti della decisione finale di merito, senza nesso funzionale con l’atto da compiere.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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