L’avvio della pubblica utilità spetta esclusivamente al giudice (Cass. pen. Sez. 1 n. 18627 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati previsti dal codice della strada, qualora la pena sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata nella sentenza di condanna è onere del giudice dell’esecuzione, e non del condannato. La mancata attivazione del condannato non può pertanto costituire, di per sé, valido titolo per la revoca della pena sostitutiva e il ripristino della pena sostituita, ove lo stesso non abbia ricevuto alcuna comunicazione formale dell’avvio della procedura e del termine entro il quale dare inizio alla prestazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, disponendo il ripristino della pena sostituita. Il provvedimento si fondava sul mancato adempimento, da parte del condannato, degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonostante i solleciti ripetuti inoltrati dalla cancelleria all’Ufficio di esecuzione penale esterna e al Comune indicato in sentenza. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285/1992, e lamentando di non aver mai ricevuto alcuna convocazione o avviso che lo invitasse a dare inizio alla prestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che l’art. 186, comma 9-bis, codice della strada, nel disciplinare la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, non definisce la sequenza procedimentale che dall’esecuzione della sentenza conduce all’effettivo inizio della prestazione. Tale sequenza, secondo la Corte, deve necessariamente presupporre una specifica sollecitazione da parte dell’autorità giudiziaria rivolta al condannato, affinché questi prenda contatto con l’ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del calendario predisposto. In assenza di tale comunicazione, non può configurarsi a carico del condannato un obbligo la cui violazione legittimi la revoca della pena sostitutiva.
La Corte ha quindi esaminato il contrasto giurisprudenziale in ordine all’individuazione dell’organo competente ad avviare la procedura esecutiva. Secondo un primo orientamento, tale compito spetterebbe al pubblico ministero, in virtù del generale potere di impulso attribuitogli in materia di esecuzione. Il Collegio ha aderito al contrapposto e più recente orientamento, che individua l’organo propulsore nel giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la sostituzione. A sostegno di tale conclusione depone la disciplina regolamentare di cui all’art. 3 del d.m. 26 marzo 2001, che assegna al giudice il compito di individuare il tipo di attività e l’ente convenzionato, nonché il dettato dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che attribuisce espressamente al giudice che ha applicato la pena l’onere di ordinarne l’esecuzione, in deroga alla regola generale che affida tale compito al pubblico ministero.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha censurato la condotta del Tribunale di Vasto, il quale, anziché attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, avrebbe dovuto comunicare formalmente al condannato l’avvio della stessa e invitare l’ente designato a predisporre gli adempimenti necessari, incluso il calendario delle prestazioni. L’interlocuzione intercorsa tra il condannato e l’ente prima della pronuncia della sentenza è stata ritenuta inidonea a rendere esigibile la prestazione, così come l’indicazione contenuta nel dispositivo relativa alla durata del lavoro di pubblica utilità, mancando la prova della comunicazione della data di inizio dell’attività. In assenza di tali adempimenti, la successiva revoca per violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è stata pertanto ritenuta illegittima, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Vasto per nuovo esame.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 661 c.p.p. – Esecuzione delle pene sostitutive
- Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l'influenza dell'alcool