Liberazione anticipata al condannato in lavori di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. I n. 30637 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata. La decisione su tale richiesta rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, non del giudice dell’esecuzione. La regola è imposta dall’art. 69-bis, comma 4, legge n. 354/1975, come sostituito dal d.l. n. 92/2024, conv. in legge n. 112/2024, secondo cui il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza. Ne discende che è il magistrato di sorveglianza a decidere, con esclusione di ogni diversa competenza del giudice della cognizione.
Il Fatto
Un condannato in giudizio abbreviato, con pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità, chiedeva la concessione della liberazione anticipata al giudice dell’esecuzione, ritenuto competente ai sensi dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen..
Tale giudice dichiarava di non dover provvedere, ravvisando la competenza in capo al magistrato di sorveglianza, sulla base di un recente orientamento di legittimità. Investito dell’istanza, il magistrato di sorveglianza dichiarava a sua volta la propria incompetenza in favore del giudice della cognizione, invocando l’art. 63 legge n. 689/1981. Si prospettava così un conflitto negativo di competenza, rimesso alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il conflitto negativo sussiste, poiché due giudici ricusano contemporaneamente di pronunciarsi sulla medesima richiesta, integrando la situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.. Il conflitto è ammissibile in rito.
Nel merito, la Corte dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza. Richiama il proprio orientamento (Sez. I n. 10302 del 10.01.2025), secondo cui al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.
Il percorso argomentativo si fonda su una disposizione ritenuta insuperabile in materia di competenza funzionale: l’art. 69-bis, comma 4, legge n. 354/1975, come sostituito dal d.l. n. 92/2024, conv. in legge n. 112/2024, stabilisce che il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza.
La Corte richiama anche il precedente Sez. I n. 4964 del 1994, confermando la continuità dell’indirizzo. Afferma quindi la competenza del magistrato di sorveglianza di Cosenza a decidere sulla richiesta e dispone la trasmissione degli atti a quell’Ufficio.
Nota della Redazione
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