Prosecuzione lavori su opera abusiva integra nuovo reato (Cass. pen. Sez. 3 n. 19269 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati urbanistici, integra il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di opere di spianamento e riporto di terreno, essendo le opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate a usi diversi da quelli agricoli, assoggettate a titolo abilitativo edilizio, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio. La prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti, anche quando per le condotte relative all’iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, e le censure che si sostanziano in rilievi in fatto concernenti la motivazione sono inammissibili.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri disponeva il sequestro preventivo di un terreno, in relazione al reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di uno sbancamento di notevoli dimensioni in assenza di titolo abilitativo. Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta di annullamento del decreto, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 158 cod. pen.. La difesa sosteneva che il reato si era consumato oltre sei anni addietro, con la prima operazione di sbancamento realizzata da soggetto ignoto, e che il secondo intervento, di portata limitata, non fosse connotato da antigiuridicità. Il Procuratore generale concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi di motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza. Ha inoltre precisato che la valutazione del fumus commissi delicti non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve confrontarsi con le concrete risultanze processuali, senza tuttavia sindacare la fondatezza dell’accusa.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato il fumus, evidenziando come l’accertamento avesse rivelato uno sbancamento di vaste proporzioni, in assenza di titolo abilitativo e senza finalità agricola. La Corte ha richiamato il principio per cui le opere di sbancamento finalizzate a usi diversi da quelli agricoli necessitano del preventivo permesso di costruire, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio.
Quanto alla doglianza difensiva sulla prescrizione, la Suprema Corte ha affermato che la prosecuzione dei lavori su un’opera ab initio abusiva costituisce una nuova condotta illecita, anche quando per l’edificazione iniziale sia maturato il termine di prescrizione. I nuovi interventi, infatti, ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.
Le censure della ricorrente sono state, pertanto, ritenute inammissibili, risolvendosi in rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento, non proponibili in sede di legittimità.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come richiesto dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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