Porto di fucile, precedenti penali ostativi e giudizio prognostico di affidabilità (TAR Campania n. 4020 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che affidano all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio di natura prognostica sull’eventualità di abuso delle armi. La licenza costituisce deroga al generale divieto di detenzione delle armi e non integra un diritto assoluto, potendo essere rilasciata solo a fronte di una perfetta e completa sicurezza circa il buon uso. Il diniego di rinnovo può fondarsi su precedenti penali valutati nella loro obiettiva dimensione storica, anche a prescindere dall’esito del giudizio penale e dall’estinzione del reato. L’apprezzamento degli elementi ostativi segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non essendo richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell’accertamento penale.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio. L’Amministrazione dell’Interno respingeva la domanda con provvedimento del 24 luglio 2021, richiamando due precedenti penali. Proposta istanza di riesame, la stessa veniva respinta con ulteriore diniego del 16 settembre 2022, notificato il 21 settembre 2022, che ribadiva la persistente ostatività delle condanne già richiamate nel primo provvedimento.
Il ricorrente impugnava la conferma davanti al TAR Campania, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale per omesso preavviso di diniego e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti e il difetto di istruttoria e motivazione. L’Amministrazione si costituiva con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto il motivo sulla violazione del contraddittorio. Il preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 opera quando l’Amministrazione rappresenta per la prima volta ragioni impeditive ignote al richiedente. Quando invece l’istanza di riesame è respinta con un atto meramente confermativo, fondato sull’immodificabilità della precedente valutazione, non occorre una nuova interlocuzione procedimentale con l’interessato. Nel caso di specie la conferma ribadiva la persistente ostatività delle condanne già richiamate nel primo diniego, sicché nessuna ulteriore finestra di contraddittorio era dovuta.
Quanto al merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi è deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975; la regola generale è il divieto di detenzione delle armi. La Corte costituzionale n. 440 del 1993 ha affermato che il porto d’armi non è diritto assoluto, ma eccezione al normale divieto, operante solo verso chi dia perfetta e completa sicurezza del buon uso. La Corte costituzionale n. 109 del 2019 ha poi riconosciuto ampio margine di discrezionalità al legislatore nella regolazione dei presupposti, nel bilanciamento tra interesse dei richiedenti e dovere costituzionale di tutelare sicurezza e incolumità pubblica.
Nella valutazione comparativa degli interessi assume carattere prevalente quello di rilievo pubblico, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva, come nel caso esaminato. L’apprezzamento involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto. Il pericolo di abuso è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sì da ritenere più probabile che non il pericolo di abuso, secondo il precedente del Cons. Stato n. 11383 del 2022.
Ai fini del mancato rinnovo l’Amministrazione può apprezzare discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e non punitiva. Possono assumere rilevanza fatti isolati ma significativi, valorizzabili nella loro oggettività, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui desumere la non completa affidabilità.
Le doglianze del ricorrente, volte a sminuire il rilievo ostativo dei precedenti, non sono condivise. L’Amministrazione ha esposto gli elementi significativi delle fattispecie: la continuità dei fatti di furto, commesso in danno di soggetto pubblico, e l’attitudine al non rispetto delle regole emergente dalla seconda condanna. Elementi convergenti nel delineare un quadro di scarsa affidabilità, incompatibile con la deroga al generale divieto all’uso delle armi. Né rileva l’intervenuta estinzione del reato, poiché l’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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