Ricorso inammissibile se riproduce i motivi d’appello già generici (Cass. pen. Sez. II n. 20445 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in modo pressoché pedissequo, i motivi già proposti in appello è inammissibile per difetto della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., non assolvendo la funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato. L’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. ed è, per converso, inammissibile per carenza d’interesse il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia esaminato un motivo di appello inammissibile ab origine, poiché l’eventuale accoglimento non produrrebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. La manifesta infondatezza dei motivi che si confrontino solo selettivamente con la motivazione della sentenza impugnata non è censurabile in sede di legittimità quando le argomentazioni del giudice di merito siano corrette giuridicamente e scevre da contraddittorietà o manifesta illogicità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna dell’imputato, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Nola, per l’indebito utilizzo di una carta di credito ai sensi dell’art. 493 ter, comma 1, cod. pen. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell’art. 131 bis cod. pen.; vizio di motivazione sull’affermazione della responsabilità, per illogicità del riconoscimento operato nonostante la dissimulazione mediante mascherina; violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge sul diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62 n. 4, cod. pen.

La questione giunge davanti alla Corte suprema dopo che il giudice di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado, respingendo le doglianze difensive.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, osserva che esso costituisce la riformulazione quasi testuale dell’analoga doglianza avanzata in appello, dove era stata formulata in modo del tutto generico, limitandosi al richiamo dei parametri di legge e all’affermazione della particolare tenuità dell’offesa, senza specificare le ragioni della meritevolezza della condotta successiva né gli elementi dimostrativi della tenuità del fatto. La parte istante deve invece “vestire” la propria richiesta, fornendo gli elementi sui quali chiede al giudice di esercitare la propria funzione.

Su questa base la Corte ribadisce che l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. e che è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine.

Gli ulteriori motivi sono parimenti intrisi di genericità, risultando privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., poiché riproducono sostanzialmente le doglianze già presentate alla Corte d’appello. In tale ipotesi si scade nella ripetitività e nella mera apparenza, giacché i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

La Corte rileva inoltre che il giudice di merito aveva fornito risposta congrua su ogni doglianza: ha evidenziato che il riconoscimento dell’imputato era avvenuto non solo per il tatuaggio, ma anche per il taglio degli occhi e la struttura robusta, dettagli con cui il ricorso non si confronta; ha escluso la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche per l’assenza di resipiscenza o di tentativi di restituzione; ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 62 n. 4, cod. pen., poiché il danno di euro duecento non può essere incondizionatamente ritenuto irrilevante o di rilevanza economica minima.

Trattandosi di motivazioni corrette giuridicamente e scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, le censure rivelano la manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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