Rinuncia ai motivi di appello e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 21127 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione del solo motivo concernente la misura della pena, è comprensiva anche del motivo con cui l’appellante abbia chiesto l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio. Poiché l’effetto devolutivo dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti investiti dai motivi proposti, una volta intervenuta la rinuncia il giudice di appello non può esaminarli, né può farlo il giudice di legittimità su una ipotetica implicita revoca, stante l’irrevocabilità dei negozi processuali, ancorché unilaterali. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga censure attinenti ai motivi di appello rinunciati.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del GUP del Tribunale di Latina, aveva rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione per i fatti contestati come integranti i reati di cui agli artt. 291-bis, comma 1, e 291-ter, comma 1, d.P.R. n. 43/1973, tenendo conto della modifica normativa introdotta dall’art. 84 d.lgs. n. 141/2024. Nel giudizio di secondo grado il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973, assumendo la mancata conoscenza dell’intestazione del mezzo adoperato per il trasporto; con il secondo ha dedotto l’illegalità della pena, sostenendo che la sanzione pecuniaria non sarebbe più prevista dalla nuova fattispecie incriminatrice.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, con esclusione del solo motivo sulla misura della pena, comprende anche il motivo con cui si richiede l’esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 827 del 2017, Scavone; Sez. 4, n. 46150 del 2021, Cella; Sez. 3, n. 19866 del 2025, Toscano).

Il principio si salda con la regola processuale dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.: l’effetto devolutivo dell’impugnazione delimita la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione richiamati dai motivi proposti. Intervenuta la rinuncia, quei motivi non possono essere riesaminati dal giudice di appello, né dal giudice di legittimità in forza di una ipotetica implicita revoca della rinuncia, perché i negozi processuali sono irrevocabili anche quando unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 2011).

Il secondo motivo è a sua volta inammissibile per difetto del necessario collegamento con la sentenza impugnata. La Corte rileva che i giudici di merito avevano già accertato come l’art. 84 d.lgs. n. 141/2024 abbia sostituito l’art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 e abbia previsto per la nuova fattispecie la sola pena detentiva. In applicazione dell’art. 2, comma 4, cod. pen., i giudici di appello avevano quindi correttamente applicato la disciplina più favorevole, non irrogando la sanzione pecuniaria.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 ed esclude la ricorrenza di una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell’inammissibilità, avvalendosi della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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