Confisca per sproporzione e piccolo spaccio: motivazione apparente sul quantum (Cass. pen. Sez. III n. 21128 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per sproporzione dei beni nella disponibilità del condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, quando la contestazione originaria sia derubricata nella forma tenue del quinto comma, il giudice è tenuto a verificare, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni difensive, che i beni costituiscano il provento di ulteriori attività delittuose e non il frutto di un fatto occasionale. La motivazione che indichi soltanto quale parte della somma sia sproporzionata, senza spiegare come sia stato calcolato l’importo da confiscare e quello da restituire all’imputato, è apparente e integra il vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

La sentenza di primo grado, pronunciata in esito a rito abbreviato, aveva condannato il ricorrente per detenzione illecita di sostanza stupefacente, applicando la pena e disponendo la confisca. La Corte di appello di Bari, in riforma, aveva riqualificato il fatto nella forma tenue dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena e confermando la confisca limitatamente a parte della somma sequestrata.

Il condannato ha impugnato la pronuncia lamentando, con un unico motivo, il vizio di motivazione sul requisito della sproporzione: la Corte territoriale non avrebbe considerato gli elementi su redditi e possidenze familiari e sarebbe giunta a una decisione arbitraria tanto sull’an quanto sul quantum confiscabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione III accoglie il ricorso. La questione riguarda l’applicazione della confisca allargata in un caso in cui l’originaria contestazione è stata derubricata in «piccolo spaccio», con attribuzione all’imputato del ruolo di custode della droga per conto di terzi.

La Corte richiama la Corte costituzionale n. 166 del 2025, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, ha precisato che l’ordinamento assicura al giudice i margini di apprezzamento necessari per escludere la confisca quando non sia convinto che i beni, pur sproporzionati ai redditi dichiarati, costituiscano il provento di ulteriori attività delittuose, e ritenga invece il fatto occasionale, non espressivo dell’habitus criminoso che solo potrebbe supportare la presunzione legislativa.

Tale ponderazione, osserva la Corte, deve però essere effettivamente eseguita, e nel caso di specie non lo è stata. La Corte territoriale ha correttamente escluso la confisca diretta per difetto di prova del nesso di pertinenzialità, richiamando Sez. IV n. 20130 del 19/04/2022. Tuttavia, nel giustificare la confisca allargata sulla base di una asserita sproporzione rispetto alle buste paga, ha riconosciuto che parte del denaro potrebbe derivare dal risparmio del condannato.

La motivazione è apparente: essa non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, dissimulando la mancanza di un vero esame critico degli elementi di fatto e di diritto. La Corte richiama la giurisprudenza sulla motivazione assente o graficamente indecifrabile e su quella tautologica, fondata su asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa. Nel caso concreto è indicato quale parte sarebbe sproporzionata, ma nulla è detto sul come la Corte distrettuale abbia calcolato l’importo da confiscare e quello da restituire.

Ne segue l’annullamento della sentenza limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, restando fermo l’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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