Sopravvenuta assoluzione e inammissibilità del ricorso cautelare per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. I n. 21644 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento cautelare l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve permanere fino al momento della decisione e assume connotati di concretezza e attualità, dovendo dall’accoglimento derivare un’effettiva utilità per il ricorrente. Quando, nelle more del giudizio di legittimità, sopravvenga sentenza di assoluzione per il medesimo fatto, il provvedimento applicativo della misura cautelare è già travolto nei suoi effetti ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen. e non può essere eseguito nemmeno in caso di passaggio in giudicato. Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di pronunciare annullamento senza rinvio, non essendo configurabile alcun pregiudizio azionabile ai fini della riparazione per ingiusta detenzione. Alla declaratoria di inammissibilità non segue condanna alle spese né sanzione pecuniaria, difettando la soccombenza anche solo virtuale.
Il Fatto
Il Tribunale per il riesame, accogliendo l’appello del Procuratore della Repubblica, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato, in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta. Il difensore propose ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
Nelle more del giudizio di legittimità, il Giudice per l’udienza preliminare, all’esito di giudizio abbreviato, assolse l’imputato per non aver commesso il fatto e dichiarò l’inefficacia di eventuali misure cautelari. La difesa chiese pertanto accertarsi l’immediata perdita di efficacia della misura disposta dal Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen. Il Procuratore generale chiese il rigetto dell’originario ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola dell’art. 310, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui l’esecuzione della decisione che, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare resta sospesa fino alla definitività. Nel caso di specie la misura non era mai stata eseguita: l’indagato non aveva subito alcun giorno di restrizione.
Il giudizio di cognizione, rispetto al quale il procedimento de libertate era strumentale, si era definito con sentenza di assoluzione. Ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen., nessuna misura può conservare efficacia dopo una pronuncia assolutoria per il medesimo fatto. L’ordinanza del Tribunale del riesame, anche se divenuta definitiva, non avrebbe potuto essere eseguita.
Richiamando Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, il Collegio ribadisce che l’interesse ad impugnare non si fonda sulla soccombenza, ma su una prospettiva utilitaristica: occorre rimuovere uno svantaggio processuale o conseguire un’utilità. La carenza sopravvenuta di interesse ricorre quando l’attualità dell’interesse è venuta meno per mutamento della situazione di fatto o di diritto.
Secondo l’orientamento consolidato, espresso da Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, è inammissibile il ricorso avverso provvedimento applicativo di misura cautelare quando l’interessato sia stato rimesso in libertà. La Corte distingue la fattispecie dalla diversa ipotesi della riparazione per ingiusta detenzione: qui il titolo non ha mai avuto esecuzione, sicché nessun pregiudizio può fondare il procedimento ex artt. 314 e seguenti cod. proc. pen.
Il Collegio non condivide l’orientamento che imporrebbe l’annullamento senza rinvio per cancellare il provvedimento. Il rischio di contrasto tra decisioni è insussistente perché la sentenza di assoluzione prevale comunque sull’eventuale passaggio in giudicato dell’ordinanza applicativa. Il provvedimento cautelare è già travolto ex lege e non necessita di cancellazione. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese né sanzione pecuniaria, difettando la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 300 c.p.p. – Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali