Assegnazione al giudice onorario oltre i limiti dell’art. 550 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 23046 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione delle norme che, per il settore penale, vietano di assegnare ai giudici onorari i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen. non integra una nullità assoluta, ma una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità e non incidente sulla capacità del giudice ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che la condizione di capacità del giudice va valutata al momento della decisione e, se l’assegnazione al giudice onorario è avvenuta quando era già vigente la nuova formulazione dell’art. 550 cod. proc. pen., il suo successivo esercizio non è affetto da nullità. In tema di truffa on line, l’aggravante della minorata difesa è configurabile quando l’autore abbia tratto consapevolmente e concretamente specifici vantaggi dall’uso della rete, risultando irrilevanti le capacità informatiche della persona offesa.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Sciacca e, in secondo grado, dalla Corte di appello di Palermo, per il delitto di truffa aggravata, per avere concorso nell’ottenimento di un profitto illecito accreditato su una carta prepagata a lei intestata. La Corte distrettuale ha confermato integralmente la condanna, sicché l’imputata ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso si fonda su quattro motivi: la nullità del giudizio di appello per omesso accertamento delle notifiche e per assegnazione del procedimento a un giudice onorario di pace; il vizio di motivazione sulla responsabilità; l’insussistenza dell’aggravante della minorata difesa; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La trattazione è stata rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione dell’assegnazione dei processi ai giudici onorari.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il decreto di citazione in appello era stato notificato all’imputata a mani proprie e alla difesa a mezzo pec, con pieno rispetto del termine a comparire. Ha inoltre precisato che, trattandosi di giudizio cartolare che esclude la partecipazione delle parti, non era necessario accertare la presenza o l’assenza in udienza.

Sul secondo aspetto del primo motivo, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d.lgs. n. 116 del 2017 vieta di assegnare ai giudici onorari i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen. Al momento del decreto di citazione il reato contestato esulava da tale previsione, in ragione dell’aggravante; solo la riforma successiva ha ricondotto l’ipotesi all’art. 640, comma 2, cod. pen. Poiché l’assegnazione al giudice onorario è avvenuta quando era già vigente la nuova formulazione dell’art. 550 cod. proc. pen., e la decisione di primo grado è stata resa in costanza di tale assetto, la capacità del giudice sussisteva alla data della pronuncia.

Determinante è il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite intervenuta nel 2026, secondo cui la violazione delle norme sull’assegnazione dei processi ai giudici onorari non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza dei criteri organizzativi che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attiene alla capacità del giudice. Da qui l’infondatezza del motivo.

Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico: non essendo contestato che il profitto sia confluito sulla carta intestata all’imputata, non è illogico ritenere l’intestataria beneficiaria del pagamento e quindi concorrente nella truffa. Ha pesato anche la denuncia di smarrimento della carta, presentata dopo la denuncia della persona offesa, e la presenza di numerose ricariche provenienti da più parti d’Italia.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, nella truffa on line, l’aggravante della minorata difesa è configurabile solo quando l’autore tragga consapevolmente specifici vantaggi dall’uso della rete. Ha chiarito che l’aggravante sanziona l’approfittamento di condizioni di luogo e non di persona, risultando irrilevanti le capacità informatiche della vittima. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, non potendo invocarsi la causa di non punibilità di fronte a modalità del fatto che hanno sorretto la contestata aggravante. Alla pronuncia è conseguita la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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