Rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore con procura speciale comporta inammissibilità (Cass. pen. Sez. I n. 24183 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, espressa in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa. Le forme e i termini della rinuncia sono disciplinati dall’art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato. La rinuncia al ricorso per cassazione è validamente espressa quando è sottoscritta dal difensore munito di procura speciale allegata alla dichiarazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice ex art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere per i delitti di tentato omicidio e connessi reati in materia di armi. Il ricorso era articolato in cinque motivi, con i quali si eccepiva violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla responsabilità concorsuale, alla riferibilità soggettiva del dolo, all’aggravante del metodo mafioso, alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.

Nelle more, con dichiarazione sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, il ricorso è stato oggetto di espressa rinuncia. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della rinuncia all’impugnazione come atto abdicativo, irrevocabile e recettizio. Si tratta di un atto processuale a carattere formale, al quale la legge collega direttamente l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa. La Sezione richiama sul punto un indirizzo di legittimità consolidato, citando Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000 e Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003.

Il collegio individua poi la disciplina positiva di riferimento nell’art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen. La funzione di tale rinvio è precisa: garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato. Resta ferma la facoltà concessa all’imputato detenuto di presentare impugnazioni.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte verifica la sussistenza dei requisiti fissati dalla legge. La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione risulta fatta con unico atto, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale allegata alla dichiarazione stessa. La rinuncia è dunque validamente espressa, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito dei motivi articolati, assorbiti dall’effetto estintivo della rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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