Pene sostitutive cumulabili con sospensione per fatti anteriori al d.lgs. 150/2022 (Cass. pen. Sez. V n. 24832 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di applicarle a chi abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis legge n. 689 del 1981 introdotto dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione. La previsione ha natura sostanziale, sicché opera la regola della norma più favorevole di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., che consente il cumulo tra sostituzione e beneficio sospensivo. La medesima successione di leggi penali nel tempo governa il divieto di sostituzione dell’art. 59 legge n. 689 del 1981 novellato, anch’esso inapplicabile ai fatti anteriori. Il giudice di merito che neghi la sostituzione sul solo presupposto dell’avvenuta concessione della sospensione condizionale incorre in vizio di motivazione che integra violazione di legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di emissione di assegno in violazione dell’art. 7 legge n. 386 del 1990. L’imputato aveva emesso un titolo di credito di importo rilevante in data successiva all’iscrizione della sua interdizione ad emettere assegni, con pena sospesa.
Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi: l’insufficiente dimostrazione della propria responsabilità, desunta dal solo intestatario del libretto; la mancata perizia sulla firma disconosciuta; il diniego della sostituzione della pena detentiva, ritenuto incompatibile con la sospensione condizionale. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla ritenuta colpevolezza dell’imputato. L’assegno risultava tratto da un libretto collegato a un conto a lui intestato ed emesso dopo che egli era stato posto a conoscenza del provvedimento di interdizione, notificato in epoca anteriore e già oggetto di ricorso respinto. Il collegamento tra titolo, conto e notifica fonda il giudizio di responsabilità.
Quanto al disconoscimento della firma, la Corte rileva che la sola asserzione difensiva è priva di rilievo probatorio. L’imputato non ha spiegato come l’assegno sia potuto cadere in altre mani senza mai denunciarne lo smarrimento, né in passato né nel giudizio, nonostante il notevole importo. Da qui l’inutilità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio e della perizia richiesta, non emergendo dal lavoro del consulente di parte alcun elemento che ne giustifichi la necessità.
Il terzo motivo è invece accolto. La Corte di merito aveva negato la sostituzione osservando soltanto che la concessione della sospensione condizionale è ostativa alle sanzioni alternative. La motivazione non regge: essa prescinde dal regime temporale dell’art. 61-bis legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022.
Il Collegio richiama i principi consolidati. La norma che esclude la cumulabilità con il beneficio sospensivo, per effetto della disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, è meno favorevole del regime previgente, che ammetteva il cumulo ove le sanzioni alternative fossero concretamente applicabili. Il divieto dell’art. 61-bis non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione, perché la previsione ha natura sostanziale e richiama l’art. 2, quarto comma, cod. pen. La stessa regola vale per il divieto di sostituzione dell’art. 59 legge n. 689 del 1981 novellato. La Corte precisa che l’alternatività non è venuta meno per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen..
Ne consegue l’evidente vizio di motivazione, che costituisce anche violazione di legge. La sentenza è annullata con rinvio, limitatamente al diniego delle pene sostitutive, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per una nuova decisione; il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.