Prelievi con carta altrui: è indebito uso, non appropriazione indebita (Cass. pen. Sez. II n. 25050 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Chi utilizza indebitamente una carta di pagamento altrui, effettuando prelievi di denaro in proprio favore, risponde del delitto di indebito uso di titolo di pagamento previsto dall’art. 493-ter cod. pen. e non di appropriazione indebita. Il soggetto agente, infatti, non consegue mai il possesso della carta né del contante prelevato, ma soltanto la detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità. La detenzione del denaro non può trasformarsi in possesso in assenza di una interversio possessionis, tanto più quando la persona offesa ignora i prelievi. Ne consegue l’annullamento della condanna per appropriazione indebita e il rinvio per la sola rideterminazione della pena.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputata per truffa aggravata, indebito uso di titolo di pagamento e appropriazione indebita. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi.

Tra questi, il ricorrente ha dedotto la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, la nullità della sentenza per difetto di correlazione con l’imputazione, nonché la violazione degli artt. 81, 493-ter e 646 cod. pen., sostenendo l’assorbimento dell’appropriazione indebita nel reato di indebito uso di titolo di pagamento. La questione centrale attiene quindi al corretto inquadramento della condotta di prelievo di somme con carta altrui.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha anzitutto esaminato il primo motivo, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento richiamato, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine e alla constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. Tale accertamento è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

La Corte ha poi precisato che, anche in ipotesi di prove sopravvenute, la rinnovazione è disposta nei limiti dell’art. 495, comma 1, cod. proc. pen., che richiama l’art. 190 cod. proc. pen. e consente un vaglio sulla manifesta superfluità o irrilevanza della prova. Nel caso concreto, la prova testimoniale offerta è stata correttamente ritenuta tardiva e non decisiva.

La Corte ha condiviso il quadro probatorio dei gradi di merito, evidenziando che un’eventuale autorizzazione della persona offesa ai prelievi non avrebbe valore scriminante. È stata esclusa l’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto ove non risulti in modo manifesto che l’imputato abbia agito nell’esclusivo interesse del titolare, poiché il bene giuridico tutelato dall’art. 493-ter cod. pen. non è solo il patrimonio, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, interesse collettivo indisponibile dal privato.

La parte non ha nemmeno tentato di dimostrare la destinazione delle somme all’interesse esclusivo del titolare, circostanza ritenuta inverosimile data l’entità e la ripetitività dei prelievi. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è stato giudicato generico, per non essersi confrontato con la motivazione.

Passando al terzo motivo, ritenuto fondato, la Corte ha richiamato il principio per cui la condotta di chi utilizza indebitamente una carta altrui, prelevando denaro in proprio favore, integra il delitto di indebito uso di titolo di pagamento e non di appropriazione indebita. L’agente non consegue mai il possesso della carta e del contante, ma solo la detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità. La detenzione del denaro non può quindi costituire titolo per una interversio possessionis, difficilmente configurabile verso una persona offesa ignara dei prelievi.

Da ciò l’annullamento per insussistenza del fatto limitatamente al reato di cui all’art. 646 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per la rideterminazione della pena in relazione all’art. 493-ter cod. pen., restando gli ulteriori motivi assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 190 c.p.p.

Tutte le 22 sentenze sull'art. 190 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *