Inammissibili i ricorsi su pene concordate e continuazione non allegata (Cass. pen. Sez. III n. 27646 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale. Il giudice di secondo grado che accolga la richiesta di concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., perché l’effetto devolutivo dell’impugnazione è limitato ai motivi non oggetto di rinuncia. In tema di continuazione con reati già giudicati, l’imputato che ne chieda il riconoscimento nel giudizio di cognizione non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.. La disparità di trattamento sanzionatorio tra coimputati non integra vizio di motivazione, salvo che il diverso giudizio sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 settembre 2025, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano del 10 maggio 2025, aveva rideterminato le pene inflitte a più imputati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Nel giudizio di secondo grado alcuni ricorrenti avevano rinunciato ai motivi d’appello sul merito della responsabilità, rimettendosi alla Corte solo sulle istanze di riduzione della pena; per altra posizione era intervenuto un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con esclusione della recidiva reiterata.

Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, lamentando disparità di trattamento sanzionatorio, difetto di motivazione, omesso riconoscimento della continuazione con altra sentenza irrevocabile e omessa traduzione di atti processuali in favore di imputato alloglotta. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di appello. Poiché i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi sul merito e, per una posizione, era stato raggiunto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la cognizione del giudice di secondo grado era limitata alla sola congruità del trattamento sanzionatorio.

Quanto alla dedotta sproporzione della pena e alla disparità rispetto agli altri consociati, il Collegio richiama il principio secondo cui le censure su un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito non trovano ingresso in sede di legittimità se non evidenziano violazione di legge o valutazione manifestamente illogica od arbitraria. La Corte territoriale aveva motivato diffusamente, riducendo in modo sensibile gli aumenti per la continuazione. Il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche correi, non è di per sé indice di vizio di motivazione, salvo asserzioni irragionevoli o paradossali.

Il ricorso avverso la sentenza emessa in accoglimento del concordato è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca. La Corte ribadisce che il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, perché una volta rinunciati i motivi la cognizione è limitata a quelli residui. In tal senso si richiamano le Sezioni Unite n. 19415 del 2022, che hanno ammesso la ricorribilità solo per l’omessa dichiarazione della prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia.

Sulla continuazione esterna la Corte dà continuità all’orientamento prevalente: l’imputato che ne chiede il riconoscimento in cognizione deve produrre copia della sentenza irrevocabile, non bastando l’indicazione degli estremi. L’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. opera solo nella fase esecutiva. L’onere è finalizzato a impedire richieste dilatorie e a garantire la celerità del rito, senza comprimere le garanzie, poiché l’istanza resta proponibile davanti al giudice dell’esecuzione.

Infine, la doglianza sull’omessa traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta non supera il vaglio. Le nullità da omessa traduzione sono a regime intermedio, con onere di allegare un interesse concreto, attuale e verificabile. Nella specie la questione non era stata eccepita in appello ed era comunque rinunciata; manca inoltre l’autosufficienza del motivo. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 186 c.p.p.

Tutte le 31 sentenze sull'art. 186 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *