Danno all’immagine da induzione indebita: duplum sul solo episodio accertato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 96 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione per fatti di corruzione o di induzione indebita è configurabile, ma la sua quantificazione deve fondarsi sulle sole utilità illecite oggetto di condanna penale irrevocabile. L’art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994 pone una presunzione relativa pari al doppio del profitto illecito, superabile con prova contraria, senza imporre automatismi punitivi. Non possono essere computati, nemmeno a fini presuntivi, i fatti assolti con formula piena o non accertati in sede penale. La domanda che includa tali poste è viziata e va corretta d’ufficio, anche riguardo alla componente equitativa ulteriore priva di riscontro probatorio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo ha citato un dipendente di ANAS S.p.A., con funzione di Capo Cantoniere Sorvegliante, chiedendo la condanna al pagamento di euro 22.000,00 a titolo di danno all’immagine. La pretesa si fondava su una sentenza penale passata in giudicato, resa dalla Cassazione, che aveva accertato sue condotte illecite nell’esercizio delle funzioni, consistenti nell’aver prospettato a privati un vantaggio nell’iter amministrativo dietro pagamento.
La Procura ha quantificato il pregiudizio in euro 2.000,00, pari al doppio delle somme illecite, e in euro 20.000,00 a titolo di liquidazione equitativa ulteriore, valorizzando la gravità dei fatti, la reiterazione e il ruolo rivestito dal dipendente. Il convenuto ha contestato la qualificazione, eccependo che il giudicato penale aveva riqualificato i fatti come induzione indebita e non come concussione, e ha dedotto la mancanza di prova del discredito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal vincolo del giudicato penale ex art. 651 cod. proc. pen. sui fatti materiali. La Corte rileva che la condanna irrevocabile ha qualificato la condotta come induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen., e non come costrizione, perché il dipendente non ha posto in essere minaccia, ma ha prospettato indebitamente un vantaggio con privati consenzienti.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ne afferma la configurabilità in astratto, essendo l’art. 319-quater cod. pen. tra i reati del pubblico ufficiale contro la P.A., e richiama il requisito di proponibilità della sentenza irrevocabile di condanna ex art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009. Nel merito, però, la portata del pregiudizio va verificata con rigore, senza automatismi.
Il Collegio applica la presunzione di cui all’art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994, quale criterio iniziale cedevole di fronte a prova contraria. Sotto il profilo oggettivo i fatti sono attenuati dall’attenuante della particolare tenuità ex art. 323-bis cod. pen. e dalla forma tentata dell’episodio principale. Sotto il profilo soggettivo il convenuto rivestiva un ruolo non apicale e privo di poteri decisionali. Sotto il profilo sociale manca un clamor fori di ampia portata, essendo la vicenda rimasta confinata a livello locale.
Su queste basi la Corte esclude la componente equitativa di euro 20.000,00, priva di adeguato fondamento e con possibile valenza sanzionatoria eccedente la funzione compensativa. Corregge poi d’ufficio la posta presuntiva, escludendo le somme relative a fatti assolti con formula piena e non compresi nella condanna: il duplum va calcolato sul solo episodio accertato, pari a euro 500,00. Il risarcimento è quindi determinato in euro 1.000,00. Il Collegio non ritiene di esercitare il potere riduttivo ex art. 52, co. 2, d.lgs. n. 174/2016, avendo già ridimensionato la pretesa; le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 323-bis c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno