Inammissibile il ricorso sui vizi di motivazione del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. VI n. 30660 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, le censure che contestano l’idoneità decettiva della condotta, il nesso causale con il profitto e la sussistenza del periculum in mora, pur formalmente enunciate come violazione di legge, integrano non consentiti vizi della motivazione, deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale del riesame quando questi abbia argomentato in modo non apparente e coerente con le indicazioni della sentenza rescindente, dando conto degli argomenti della difesa. È inammissibile il ricorso che invochi un principio di diritto in tema di spese processuali privo di fondamento normativo e mai affermato dalla Corte, richiamando precedenti eccentrici rispetto alla tesi sostenuta.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta e per equivalente, delle somme costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 640-bis e 648-ter.1 cod. pen., oggetto di contestazione provvisoria. Il Tribunale, in prima battuta, aveva annullato il provvedimento per difetto del fumus del reato di truffa aggravata.
La Cassazione, con una precedente sentenza, aveva annullato quella decisione, rilevando la mancanza di motivazione sull’idoneità decettiva della condotta omissiva e la necessità di una valutazione ex ante degli artifici e raggiri, oltre all’omessa considerazione di taluni contratti preliminari quanto all’autoriciclaggio. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, ha confermato il sequestro. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza davanti alla Corte, deducendo cinque motivi e una preliminare istanza di sospensione dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’istanza cautelare, dichiarandola inammissibile. La difesa aveva invocato l’art. 310, comma 3, cod. proc. pen., norma che disciplina le misure cautelari personali applicate dal tribunale in accoglimento dell’appello del pubblico ministero: un riferimento estraneo alla materia del sequestro preventivo e formulato in termini eccentrici.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione delle censure. I motivi relativi al fumus dei due reati, al periculum in mora e alla violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., pur enunciando formalmente una violazione di legge, deducono in realtà non consentiti vizi della motivazione, ammessi nei soli limiti dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte verifica la tenuta del provvedimento impugnato e rileva che il Tribunale ha argomentato in modo tutt’altro che apparente, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche della sentenza rescindente. La motivazione copre entrambi i presupposti della misura cautelare reale e tiene conto degli argomenti difensivi, come emerge dal richiamo alle pagine del provvedimento.
Una notazione autonoma è riservata al motivo sulle spese processuali. La Corte osserva che il principio invocato dalla ricorrente non trova alcun fondamento normativo e non è mai stato affermato in precedenza. I precedenti di legittimità richiamati, finanche massimati nel ricorso, risultano completamente eccentrici rispetto alla tesi sostenuta, secondo cui la condanna alle spese in sede di riesame sarebbe rimessa alla discrezionalità del Tribunale e possibile solo in caso di manifesta infondatezza dell’istanza.
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esclusa la buona fede nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri della Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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