Tossicodipendenza generica non prova la continuazione esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 31255 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., il giudice deve accertare una preventiva e unitaria deliberazione criminosa, già presente almeno nelle sue linee essenziali al momento della commissione del primo reato. La distanza temporale, l’omogeneità delle violazioni e l’identità del movente sono meri indici, da valutare congiuntamente e non isolatamente, e non sostituiscono la prova della programmazione unitaria. La tossicodipendenza, dopo la modifica ad opera della legge n. 49/2006, non introduce un diverso concetto di continuazione, ma impone al giudice di tenerne conto; non comporta automaticamente l’unicità del disegno criminoso e non obbliga a motivazione autonoma quando sia dedotta in modo generico, priva di riscontro clinico retrospettivo.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione a reati giudicati con tre sentenze, tutte emesse dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Messina. La Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza, unificando i reati giudicati con due delle sentenze e rideterminando il trattamento sanzionatorio, e respingeva nel resto.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si doleva che fosse stata negata la continuazione rispetto alla terza sentenza, pur trattandosi di fatto omogeneo, commesso in un arco temporale compatibile e con analogo modus operandi. Lamentava inoltre che la Corte avesse ritenuto inadempiuto l’onere di allegazione, benché avesse dedotto gli indici di unicità del disegno criminoso e, in particolare, la tossicodipendenza quale elemento soggettivo unificante, profilo rimasto del tutto inesaminato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui la continuazione presuppone l’accertamento di una deliberazione criminosa unitaria, già presente al momento del primo reato; la mera ricorrenza di taluno degli indici sintomatici non è sufficiente se i successivi illeciti sono frutto di determinazioni autonome ed estemporanee.
La distanza temporale, l’omogeneità delle violazioni e l’identità del movente restano, dunque, indici da valutare congiuntamente, non valorizzabili isolatamente fino a sostituire la prova della programmazione originaria. Il movente economico, riferito a reati contro il patrimonio, non assume valore dirimente, perché il fine di profitto è comune alla generalità di tali illeciti e resta compatibile con autonome determinazioni.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha precisato che la modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49/2006 impone al giudice dell’esecuzione di tenerne conto, ma non introduce un diverso concetto di continuazione. La condizione non comporta automaticamente l’unicità del disegno criminoso e rileva solo per reati concretamente collegati alla dipendenza, sempre che ricorrano gli ulteriori indici (Sez. II n. 22493 del 2019; Sez. I n. 50716 del 2014; Sez. I n. 18242 del 2014).
Il giudice dell’esecuzione si è attenuto a tali principi, negando la continuazione rispetto alla terza sentenza in ragione del lasso temporale di oltre un anno e dell’assenza di elementi concreti. Quanto al profilo della tossicodipendenza, la Corte ha osservato che esso non è stato espressamente esaminato, ma che l’allegazione difensiva, introdotta solo con successiva memoria, non presentava il grado minimo di concretezza necessario. Il certificato prodotto, risalente al dicembre 2022 e riferito a fatti del 2014-2015, si limitava a dare conto di un’analisi, senza diagnosi, presa in carico terapeutica o elementi clinici e anamnestici dai quali inferire lo stato di dipendenza negli anni dei reati.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui non viola l’obbligo di motivazione il giudice che non consideri lo stato di tossicodipendenza quando esso sia solo genericamente dedotto, privo di elementi che lo rendano plausibile e non emerga dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. I n. 881 del 2015, dep. 2016). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali e oscuramento dei dati identificativi a tutela della riservatezza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 186 c.p.p. – Inosservanza di norme tributarie
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato