Presofferto e pene espiate senza titolo: il cumulo non retrodata (Cass. pen. Sez. I n. 31930 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di privazione della libertà personale sofferto in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva non compresa nel provvedimento di cumulo non è computabile come presofferto ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., che riguarda le sole pene espiate senza titolo. La retrodatazione della decorrenza della pena presuppone una detenzione ininterrotta sofferta in esecuzione di uno dei titoli confluiti nel cumulo, non già di un titolo estraneo. Uno stesso periodo di privazione della libertà personale non può essere imputato a due diverse pene: il divieto di doppio computo opera quando il presofferto sia stato già scomputato dal pubblico ministero nella determinazione della pena da eseguire. Il giudice dell’esecuzione non è tenuto a rivalutare segmenti detentivi già valorizzati, se il ricorrente non indica la ragione per cui si dovrebbe derogare a tale regola.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con ordinanza del 4.12.2025, ha deciso su una richiesta di correzione del provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero, relativo alla posizione di un condannato. L’istante chiedeva la retrodatazione dell’inizio della decorrenza della pena detentiva, sostenendo che la privazione effettiva della libertà personale era iniziata in epoca risalente, in espiazione di un titolo definitivo, e che non si era tenuto conto dei titoli pregressi.
La Corte d’appello ha respinto l’istanza. Ha rilevato che la detenzione nel periodo indicato riguardava l’espiazione di una pena inflitta con sentenza definitiva di altro tribunale, non compresa nel cumulo perché già espiata, e che non risultava provata una detenzione ininterrotta. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione degli artt. 657, 663 e 669 cod. proc. pen., divieto di doppio computo e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il ricorrente invocava l’art. 657 cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato.
Il Collegio osserva che non è in contestazione come, nel periodo iniziale, la detenzione abbia riguardato l’espiazione di una pena irrogata con sentenza di condanna definitiva, non a caso non più compresa nell’ultimo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Questo rende di per sé inapplicabile a quel periodo l’art. 657 cod. proc. pen., che riguarda, sin dalla rubrica, le sole pene espiate senza titolo.
In secondo luogo, dal provvedimento di cumulo del pubblico ministero del 17.12.2024 risulta che un presofferto di custodia cautelare è stato già computato sulla pena da espiare presa in considerazione da quel cumulo, in relazione a reati commessi prima del periodo di custodia. Il periodo di presofferto successivo è stato quindi scomputato dal pubblico ministero, tanto che l’inizio della decorrenza della pena è fissato al 30.3.2017.
La Corte d’appello evidenzia in modo puntuale queste circostanze, dalle quali si evince che l’intero periodo di custodia cautelare indicato dall’istante era già stato detratto dalla pena da eseguire. Il ricorrente le avversa genericamente, senza spiegare il motivo per cui si debba derogare al principio per cui uno stesso periodo di privazione della libertà personale non può essere imputato a due diverse pene.
Il ricorso, dunque, muove al provvedimento impugnato censure palesemente contrastate dagli atti processuali ed è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
- Art. 663 c.p.p. – Esecuzione di pene concorrenti
- Art. 669 c.p.p. – Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona