Abusivo esercizio della professione: reato unico e momento consumativo (Cass. pen. Sez. VI n. 1646 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all’art. 348 cod. pen., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché il compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Nell’esercizio abusivo della professione, reato solo eventualmente abituale, la reiterazione degli atti tipici dà luogo a un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, cioè con la cessazione della condotta. Risponde del delitto anche colui che ponga in essere un solo atto tipico, indipendentemente dallo svolgimento di un’attività continuativa.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13.02.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. L’imputato, già radiato dall’albo degli avvocati, aveva esercitato la professione in favore di una persona offesa, consigliandole di proporre ricorso per un problema tributario, predisponendo due ricorsi e accompagnandola da un avvocato per la presentazione di un ricorso per cassazione.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione, erronea applicazione della legge in materia di prescrizione e censure sull’applicazione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto accertate, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa confortate da riscontri, condotte tipiche dell’esercizio della professione legale, svolte in maniera organizzata e protratte nel tempo. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11545 del 2011, secondo cui rilevano gli atti di competenza specifica della professione compiuti con modalità tali da creare le apparenze di un’attività svolta da soggetto abilitato.

La Corte precisa che non commette il reato chi si limiti all’occasionale compimento di una attività stragiudiziale, non essendo una prestazione isolata sintomatica di un’attività professionale continuativa e organizzata (Sez. VI n. 32952 del 2017; Sez. VI n. 17921 del 2003). Risponde invece del delitto chi, senza iscrizione all’albo, ponga in essere anche un solo atto tipico, idoneo a incidere sulla progressione del procedimento o del processo (Sez. VI n. 47675 del 2023; Sez. II n. 26113 del 2019). Irrilevante è che gli atti non siano stati firmati dall’imputato.

Le doglienze probatorie sono inammissibili, essendo volte a sollecitare una rilettura delle risultanze preclusa in sede di legittimità (Sezioni Unite n. 47289 del 2003). Quanto alle copie dei documenti, con l’atto di appello non era stata chiesta la rinnovazione dibattimentale per l’acquisizione degli originali, e comunque la responsabilità si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili e riscontrate.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che nell’esercizio abusivo della professione il momento consumativo coincide con l’ultimo atto, ossia con la cessazione della condotta (Sez. VI n. 20099 del 2016). Ne deriva che, in presenza di più atti, si risponde di un unico reato e non di una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. L’applicazione della recidiva richiede una motivazione adeguata, che può essere resa anche implicitamente mediante riferimento alla riprovevolezza della condotta e alla pericolosità dell’autore (Sezioni Unite n. 20808 del 2018; Sez. VI n. 20271 del 2016; Sez. VI n. 56972 del 2018). Il riferimento alla professione di farmacista contenuto nella sentenza impugnata è un mero lapsus, che non incide sulla tenuta argomentativa della pronuncia. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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