Attenuante del risarcimento parziale esclusa nonostante la liberatoria della persona offesa (Cass. pen. Sez. VII n. 8536 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento solo parziale del danno cagionato alla persona offesa non integra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., neppure quando sia intervenuta dichiarazione liberatoria della persona offesa, poiché la norma richiede il risarcimento integrale del pregiudizio. La scelta dell’imputato di definire il processo con il rito abbreviato non giustifica la concessione delle attenuanti generiche: la riduzione di pena connessa al rito è già predeterminata ex lege, e una doppia valutazione premiererebbe due volte la medesima condotta processuale. Un risarcimento parziale può essere positivamente valutato ai fini delle attenuanti generiche, ma la relativa valutazione è riservata al giudice di merito e, se logicamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 348 cod. pen. e la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29 gennaio 2024, ha confermato la condanna. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omessa concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno e, comunque, delle attenuanti generiche.
La questione arriva davanti alla Corte suprema perché il ricorrente ritiene che il giudice di merito non abbia adeguatamente valorizzato il risarcimento corrisposto e la definizione del giudizio con il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto i motivi inammissibili e privi di specificità. Il ricorrente non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, la cui motivazione risulta logica, esaustiva e immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., la Corte territoriale ha congruamente evidenziato che il risarcimento parziale del danno non consente di ritenere integrata la circostanza, non essendo stato contemplato il danno morale obiettivamente rilevabile nel caso di specie. Il principio è confermato dal precedente Sez. V n. 7826 del 2022, secondo cui l’attenuante resta esclusa anche laddove sia intervenuta dichiarazione liberatoria della persona offesa.
Immune da censure è anche il rigetto delle attenuanti generiche. Il richiamo del ricorrente alla definizione con il rito abbreviato è inconferente: l’applicazione delle circostanze non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege una predeterminata riduzione della pena; diversamente, la stessa scelta comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all’imputato, come affermato da Sez. II n. 24312 del 2014. Un risarcimento parziale può essere positivamente valutato ai fini delle attenuanti generiche, secondo Sez. II n. 21511 del 2021, ma la Corte territoriale ne ha escluso i presupposti in ragione dei numerosi precedenti penali del ricorrente, con motivazione insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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