Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 3277 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censura la persuasività, l’adeguatezza o l’illogicità non manifesta della motivazione, ovvero sollecita una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., perché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano li ha ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen. Con un unico atto di ricorso articolano due motivi, entrambi incentrati sulla prova della penale responsabilità. Nel giudizio di legittimità si è costituita parte civile una compagnia assicurativa, depositando memoria.
La questione arriva davanti alla Corte perché i ricorrenti contestano la valutazione delle fonti probatorie operata dai giudici di merito e chiedono, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che entrambi i motivi, in punto di prova della penale responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. Il vizio non è apprezzabile solo come genericità o indeterminatezza: rileva anche l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, le quali non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.
Le doglianze difensive, osserva la Corte, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
Da qui l’enunciazione del perimetro del giudizio: non sono consentite le censure che attengono alla persuasività, all’adeguatezza, alla mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, né quelle sulla illogicità quando non manifesta. Parimenti non sono ammesse le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull’attendibilità, sulla credibilità e sulla valenza probatoria del singolo elemento.
La Corte delimita poi la nozione di travisamento della prova. Il vizio è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Restano fermi il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Nel caso concreto, dal ricorso non emergono i richiesti connotati di decisività e rilevanza: sono state enucleate minime incongruenze, non incidenti sulla completezza e linearità della sentenza, e si censurano supposti travisamenti basati su elementi che attengono all’interpretazione dei dati processuali.
La Corte rileva infine che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in sede di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La memoria depositata dal difensore della parte civile è tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. e le relative richieste di liquidazione delle spese sono rigettate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 642 c.p. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento