Danno erariale da assenteismo: prescrizione, occultamento doloso e prova atipica (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 34 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di assenteismo fraudolento realizzato mediante il rilascio e l’utilizzo di certificazioni mediche false, l’occultamento doloso del danno erariale deve ritenersi configurato in re ipsa, sicché il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dalla data della scoperta del fatto e non da quella della sua consumazione. Tale scoperta coincide, di regola, con la richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, non essendo sufficiente la mera notizia desunta da indagini non ancora comportanti una conoscenza affidabile dei fatti. Gli atti di indagine di polizia giudiziaria, una volta transitati nel fascicolo del giudizio contabile, costituiscono prove atipiche valutabili ai sensi del libero convincimento del giudice. La mancanza di una sentenza penale irrevocabile non impedisce l’accertamento della responsabilità erariale, stante l’autonomia dei due giudizi.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria e due medici di un’azienda sanitaria locale, per l’accertamento della responsabilità erariale a titolo doloso in relazione a condotte di assenteismo realizzate tramite certificati medici falsi. Le condotte, accertate in sede penale, avevano consentito a diversi agenti di fruire di congedi straordinari per malattia non giustificati, con conseguenti retribuzioni indebite.

L’organo requirente ha quantificato tre tipologie di danno: patrimoniale da retribuzioni indebite, da disservizio e all’immagine delle amministrazioni di appartenenza. Uno dei convenuti ha eccepito la nullità dell’atto di citazione per pretesa divergenza rispetto all’invito a dedurre, la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità, rilevando che l’art. 87 c.g.c. non esige la perfetta identità tra invito a dedurre e citazione, limitandosi a richiedere la corrispondenza sui soli elementi essenziali del fatto. Nel caso concreto, l’atto introduttivo non ha introdotto alcuna mutatio libelli, ma una mera emendatio, con identità di causa petendi e petitum. Il convenuto, avendo avuto accesso al fascicolo istruttorio, era pienamente in grado di conoscere i fatti e di chiedere l’audizione personale, facoltà di cui non si è avvalso.

Quanto alla prescrizione, la Corte ha applicato il principio secondo cui, nei casi di dazioni indebite di denaro pubblico cagionate da illeciti penali, il doloso occultamento è configurabile in re ipsa. La richiesta di rinvio a giudizio del 10 gennaio 2019 ha costituito il dies a quo, essendo solo allora completa la discovery delle fonti di prova. L’invito a dedurre, notificato il 19 giugno 2023, è pertanto intervenuto entro il termine quinquennale.

Nel merito, il Collegio ha qualificato come prove atipiche gli atti dell’indagine penale, valutabili ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 95 c.g.c., escludendo che la sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova possa spiegare efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 651 c.p.p.. I rapporti tra processo penale e contabile restano improntati a totale autonomia.

La Corte ha quindi respinto la domanda sul danno patrimoniale, risultando le somme già rimborsate in sede penale, e ha rigettato quella concernente la posizione della guardia medica, per insufficienza probatoria sulla quantificazione. Ha invece accolto la domanda per il danno da disservizio e per il danno all’immagine nei confronti degli agenti, rigettando la pretesa di danno all’immagine verso i sanitari, non ricorrendo i presupposti dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 51 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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