Carta docente ottemperanza giudicato giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1003 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. L’ordine di esecuzione impartito all’amministrazione deve essere adempiuto mediante il riconoscimento del beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro, senza che rilevi la qualifica di docente di ruolo. In caso di persistente inadempimento va nominato commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice che sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. La riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022 ha eliminato l’obbligo della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma. La questione giunge davanti al giudice amministrativo perché il titolo esecutivo, divenuto definitivo, non risulta spontaneamente eseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che risulta integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 22 luglio 2024, secondo quanto prescrive l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata prima di tale scadenza.
Sul piano processuale il TAR osserva che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La notificazione del titolo è avvenuta nel luglio 2024, mentre il ricorso per ottemperanza è stato notificato nel maggio 2025.
Nel merito il ricorso è fondato e viene accolto, in continuità con il consolidato orientamento della Sezione su controversie analoghe. Di conseguenza il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o di altro equipollente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agisce su semplice richiesta della parte interessata quale organo ausiliario del giudice, sostituendo l’amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, è dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero resistente, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio tiene conto dell’intervallo di tempo intercorso e della serialità dei ricorsi di analogo contenuto, che giustifica una riduzione proporzionale del compenso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014.
Nota della Redazione
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