Compensazione illegittima delle spese e liquidazione secondo il d.m. n. 55/2014 (Cons. Stato n. 4174 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza e non può essere sostituita dalla compensazione per mere irregolarità documentali del ricorso, specie quando la regolarizzazione sia stata imposta da un ordine istruttorio del giudice. Il giudice amministrativo liquida il compenso secondo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, i cui parametri costituiscono criteri di orientamento e non vincoli inderogabili, essendo stata abrogata l’inderogabilità dei minimi tariffari. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ. sulla non simbolicità del compenso. La serialità del contenzioso e l’assenza di complessità giustificano una liquidazione contenuta.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato, era passato in giudicato senza adempimento.
Proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, il giudice accoglieva la domanda e nominava commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. Compensava però le spese di lite, sul rilievo che la parte aveva depositato il titolo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la procura solo dopo l’ordine di regolarizzazione, con dilatazione dei tempi. Contro questo capo la ricorrente propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello fondato. La sentenza di primo grado, pur avendo accolto integralmente la domanda, ha disposto la compensazione in contrasto con il principio di soccombenza, senza che ricorressero le ragioni che legittimano la deroga.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. VII, n. 9635/2025) sul rilievo che anche nel processo amministrativo la regolazione delle spese va condotta secondo il d.m. n. 55 del 2014. Il giudice deve assumere una decisione idonea a incidere sui rapporti tra le parti processuali, senza toccare il distinto rapporto tra avvocato e cliente (Cass. civ., sez. II, n. 17613/2024).
L’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 impone di valutare le peculiarità del caso: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, importanza e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni. Abrogata l’inderogabilità dei minimi dalla legge n. 27/2012, i parametri e le soglie numeriche operano come criteri di orientamento e individuano la misura media della prestazione. Solo uno scostamento apprezzabile dai valori medi obbliga il giudice a esplicitare i criteri seguiti.
La necessità di muovere dal d.m. n. 55/2014, prosegue il Collegio, non impedisce di valorizzare il caso concreto ai fini di una compensazione integrale o parziale (Cons. St., sez. VI, n. 3345/2021): la condanna del soccombente non ha portata assoluta e ammette deroghe per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, tuttavia, tali ragioni non sussistono.
Quanto alla misura, la pretesa è accolta per € 800,00: il ricorso non presenta particolare complessità ed è connotato da elevata serialità rispetto ad altri ricorsi di ottemperanza per le medesime questioni (Cons. St., sez. VII, n. 5201/2025). Le spese del grado di appello, commisurate al solo valore del capo impugnato, sono liquidate in € 300,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato e distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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