Conflitto di competenza insussistente se manca un provvedimento declinatorio (Cass. pen. Sez. I n. 6073 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., presuppone il contemporaneo rifiuto, espresso da due organi giudiziari, di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona mediante formali provvedimenti declinatori, con i quali ciascun organo manifesta la decisione di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza e indica l’altro organo. La semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti recante la dicitura “per competenza” — specie se riferibile al solo presidente dell’organo collegiale preposto alla decisione — non integra un siffatto provvedimento e non è suscettibile di dar luogo a conflitto, che va pertanto dichiarato insussistente, con restituzione degli atti al giudice rimettente.
Il Fatto
Un soggetto inviava, a mezzo PEC, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza istanza per la cancellazione della nota di trascrizione del sequestro preventivo di immobili disposto a suo carico in un procedimento penale archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo con decreto del 17 gennaio 2024. L’istanza perveniva al Presidente del Tribunale di Monza, che sottoscriveva una missiva vergata a mano con la dicitura “V°, si trasmetta all’Autorità giudiziaria di Arezzo per competenza”.
Con ordinanza del 30 settembre 2024, il G.I.P. del Tribunale di Arezzo sollevava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti alla Corte ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen.. Il Giudice di Arezzo ricostruiva la vicenda: il sequestro preventivo era stato disposto dal G.I.P. di Monza nel procedimento per i reati di cui agli artt. 416, 110, 81, 640 e 648-ter.1 cod. pen.; i capi per cui Arezzo aveva perso competenza erano stati archiviati; gli immobili oggetto dell’istanza erano riconducibili al solo sequestro per equivalente per il reato di autoriciclaggio, rimasto presso l’A.G. di Monza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione giuridica del perimetro del conflitto negativo di competenza. Secondo l’art. 28 cod. proc. pen., perché il conflitto sorga occorre il simultaneo rifiuto di due organi giudiziari di conoscere del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Tale rifiuto deve estrinsecarsi in formali provvedimenti con cui ciascun organo decide di non provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza, indicando reciprocamente l’altro.
Da ciò deriva la condizione di stasi del procedimento, superabile solo con l’intervento della Corte di cassazione. È questa situazione di stallo processuale che giustifica la funzione nomofilattica della Suprema Corte in materia di competenza: in mancanza di provvedimenti declinatori, non v’è alcun conflitto da risolvere.
Il Collegio richiama il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità — Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014, Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992 e Sez. 1, n. 3257 del 06/07/1992 — e ne fa applicazione al caso concreto. La semplice missiva di trasmissione o restituzione degli atti con l’indicazione “per competenza”, specie quando è riferibile al solo presidente dell’organo collegiale preposto alla decisione, non può assumere la veste di una declaratoria formale di incompetenza.
Nel caso in esame, la missiva sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Monza non integra un provvedimento declinatorio e non è quindi idonea a instaurare un conflitto negativo di competenza. Il conflitto prospettato va pertanto dichiarato insussistente e gli atti restituiti al G.I.P. del Tribunale di Arezzo, giudice rimettente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto
- Art. 30 c.p.p. – Proposizione del conflitto