Ricorso straordinario in cassazione solo per errori percettivi del giudice di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 7541 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione è proponibile esclusivamente per porre rimedio a errori percettivi del giudice di legittimità, causati da una svista o da un equivoco e tali da avere esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza di tali errori. Restano estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, nonché le decisioni che abbiano comunque contenuto valutativo, nelle quali è configurabile un errore di giudizio e non di fatto. Non è pertanto deducibile in questa sede la richiesta di una rinnovata valutazione delle questioni già oggetto del ricorso originario, né la doglianza relativa alla erronea attestazione dell’assenza dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza con cui la Suprema Corte, Sezione Quarta, aveva rigettato l’impugnazione contro la pronuncia della Corte di appello di L’Aquila. Quest’ultima, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e confermato l’affermazione della responsabilità per detenzione a fini di spaccio di marijuana e hashish, oltre che per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. e all’art. 4 legge n. 110/1975.
Il ricorrente deduce un errore di fatto del giudice di legittimità, che avrebbe considerato la qualità di atto fidefacente del verbale di arresto senza tener conto della querela di falso presentata avverso lo stesso, e avrebbe erroneamente ritenuto assente l’imputato nel giudizio, benché egli risulti presente in primo e in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’ambito di operatività del ricorso straordinario, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002, secondo cui sono estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o la loro inesatta applicazione. Il rimedio resta altresì escluso, come precisato dalle Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011, quando la decisione abbia contenuto valutativo, configurandosi in tal caso un errore di giudizio e non di fatto.
Nel caso concreto il ricorrente non allega un errore percettivo, ma sollecita una rinnovata valutazione delle questioni già oggetto del ricorso originario: richiesta che esula dalla cognizione della Corte in sede di ricorso straordinario e rende le doglianze inammissibili.
La Corte rileva inoltre, in fatto, che il giudice di legittimità aveva ampiamente vagliato le tematiche prospettate, con espresso richiamo alla querela presentata dal ricorrente. I giudici di merito avevano valutato tale elemento, considerandolo però ininfluente, atteso che le questioni sulle modalità d’uso del taser e sulla condotta dell’imputato erano demandate al procedimento penale instaurato a seguito della querela contro gli operanti.
Quanto al verbale di arresto, la Corte esclude che l’affermazione di responsabilità si fondi su una presunzione di verità assoluta. I giudici di merito hanno valutato liberamente le attestazioni in esso contenute, la cui funzione probatoria — distinta dalla generale funzione documentale dell’atto pubblico — è quella di documentare l’attività svolta in occasione dell’arresto, ma non le attività di indagine antecedenti, pur richiamate nella parte giustificativa, né quelle successive, secondo l’insegnamento di Sez. I n. 23311 del 24.02.2015 e di Sez. V n. 15800 del 19.03.2019 sul verbale di sequestro.
La Corte dichiara dunque inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso