Riparazione ingiusta detenzione: colpa grave e dichiarazioni in interrogatorio (Cass. pen. Sez. III n. 8272 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, il giudice che ravvisi una condizione ostativa ex art. 314 cod. proc. pen. deve dar conto, con motivazione specifica e non meramente assertiva, delle ragioni per le quali la condotta dell’interessato integri il dolo o la colpa grave, non essendo sufficiente il richiamo generico a un elevato grado di colpa desunto dal complesso delle acquisizioni indiziarie. La valutazione della condotta rilevante ai fini dell’art. 314 cod. proc. pen. deve estendersi anche al comportamento processuale successivo alla restrizione della libertà, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia, che vanno esaminate per verificare se il loro tenore contribuisca o meno a fondare quel comportamento ostativo al riconoscimento del diritto.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza, in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riparazione avanzata da un soggetto per la detenzione subita dal 30 giugno al 23 dicembre 2014, in relazione ai delitti di cui agli artt. 353 e 629 cod. pen.

Il ricorrente censurava la decisione per violazione degli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen., nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione: la Corte territoriale avrebbe fondato la colpa grave su una condotta asseritamente minatoria mai provata, smentita dalle stesse persone offese in dibattimento, e non avrebbe considerato quanto dall’interessato dichiarato nell’interrogatorio di garanzia. Ulteriore motivo concerneva la condanna alle spese processuali.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama anzitutto la propria sentenza rescindente n. 43989 del 2023, con la quale era stata censurata la precedente decisione del giudice di appello per non aver indicato le ragioni dell’assoluzione né il giudizio del tribunale sul comportamento processuale delle fonti d’accusa.

La Corte rileva che, su questo piano, la Corte di appello ha adeguatamente riscontrato i rilievi della sentenza rescindente: ha esaminato le dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali delle parti civili, valorizzando la conferma della condotta di intermediazione e degli incontri, e ha ritenuto che le persone offese non avessero integralmente ritrattato, ma solo precisato quanto già riferito. Tale valutazione di merito è immune da illogicità manifesta.

Il provvedimento è però carente sotto due profili. In primo luogo, non contiene un’adeguata indicazione circa la colpa grave che avrebbe connotato il comportamento del ricorrente nell’ottica della misura, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.: la motivazione si limita ad affermare in termini generici che le valutazioni svolte permettono di attribuire all’istante un comportamento caratterizzato da un elevato grado di colpa, senza specificarne i connotati.

In secondo luogo, la Corte territoriale non si è pronunciata sulla specifica questione, posta dal ricorrente, concernente le dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia, con le quali l’interessato aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti e offerto chiarimenti sugli elementi posti a base del titolo cautelare.

Richiamando il massimo Consesso, la Corte ricorda che il giudice, nel valutare l’incidenza causale del dolo o della colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., deve esaminare la condotta tenuta dall’interessato sia prima che dopo la sottoposizione alla misura e, più in generale, dopo la legale conoscenza del procedimento a suo carico (Sez. U n. 32383 del 27/5/2010; Sez. U n. 43 del 13/12/1995). In tale contesto vanno valutate anche le dichiarazioni della persona sottoposta a custodia cautelare, per accertare se il loro tenore contribuisca a individuare quel comportamento ostativo alla riparazione. L’ordinanza impugnata, priva di tale esame, merita annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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