Sanzioni sostitutive: appello senza richiesta specifica non può applicarle d’ufficio (Cass. pen. Sez. VII n. 9011 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi quando nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta sul punto. L’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che deroga al principio devolutivo dell’appello e segna il limite della discrezionalità del giudice nella sostituzione della pena detentiva prevista dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981. È manifestamente infondato il motivo che denunci omessa motivazione sul diniego della pena sostitutiva di cui all’art. 20 bis cod. pen., allorché la sentenza impugnata fondi il rigetto su argomentazioni logiche, quali i precedenti penali specifici e il pregresso godimento del beneficio, esprimendo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, rigettando la richiesta di applicazione della pena sostitutiva di cui all’art. 20 bis cod. pen..

L’unico motivo deduce omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio, invocando l’intervenuta modifica dell’art. 59 della legge n. 689/1981. La questione approda in legittimità sul presupposto che il giudice di appello avrebbe dovuto sostituire la pena detentiva breve.

La Motivazione della Corte

La Sezione settima dichiara il ricorso manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha posto a base del rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili: i numerosi precedenti penali specifici e il fatto che l’imputata avesse già beneficiato in passato del regime delle sanzioni sostitutive. Da tali elementi i giudici di merito hanno tratto un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati.

La Corte ribadisce che un siffatto giudizio è tipicamente di merito e non scade in illogicità quando la valutazione non si esaurisce nella astratta gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato, evidenziando gli aspetti soggettivi della personalità che hanno orientato la decisione.

Su un piano distinto, la Corte richiama l’orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità — nella specie Sezioni Unite del 19.01.2017, Rv. 269125 — secondo cui il giudice di appello non può applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive se nell’atto di appello non risulta alcuna specifica e motivata richiesta sul punto.

Il potere è infatti circoscritto alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e segna il limite della discrezionalità del giudice nella sostituzione della pena detentiva fissato dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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