Decadenza conguaglio integrazioni salariali solo con pagamento del saldo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1432 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015 per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale è impedita esclusivamente dall’effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile. Detto pagamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione. È pertanto irrilevante, ai fini impeditivi, qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, non prevista dalla legge. Il conguaglio configura una fattispecie di compensazione impropria e non necessita di alcuna autorizzazione preventiva dell’ente previdenziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società datrice di lavoro che aveva anticipato ai propri dipendenti somme a titolo di integrazione salariale per conto dell’INPS. Con nota di rettifica del 30.9.2019, l’Istituto aveva fatto valere nei confronti della società una pretesa creditoria per somme tardivamente conguagliate.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’insussistenza della pretesa dell’Istituto. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 21.2.2023, aveva confermato la pronuncia, ritenendo che, per impedire la decadenza semestrale, giovasse al datore di lavoro anche la sola richiesta di autorizzazione ad operare il conguaglio, e che il ritardo dell’INPS nell’esitare la richiesta non potesse ridondare in danno della società. Avverso tali statuizioni l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di giudicato interno e di novità della censura. Quanto alla prima, ha ribadito che l’unità minima suscettibile di giudicato va individuata secondo la sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di modo che l’impugnazione motivata anche su uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione. Quanto alla seconda, ha ricordato che la preclusione alle questioni nuove opera solo per i nuovi temi di contestazione, non per i nuovi profili di difesa che non si fondino su elementi di fatto nuovi.
Nel merito, la Corte ha osservato che l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 considera rimborso e conguaglio come modalità differenti di restituzione all’impresa di quanto anticipato. Il comma 3 della medesima norma attribuisce efficacia impeditiva della decadenza alla sola operazione di conguaglio, che determina automaticamente l’azzeramento delle reciproche poste di debito e credito.
La Corte ha qualificato il conguaglio come ipotesi di compensazione impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all’INPS della differenza tra quanto dovuto a titolo contributivo e quanto anticipato. Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, termine non inciso dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015.
Il conguaglio, ha precisato la Corte, non necessita di alcuna preventiva autorizzazione dell’ente, poiché i relativi importi scaturiscono da un mero calcolo matematico fondato sulla legge, sul contratto collettivo o sul decreto di concessione. Le circolari e i messaggi dell’INPS richiamati dalla controricorrente sono atti interni, non vincolanti per i terzi e non fonte di diritto.
La Corte ha infine escluso che la richiesta di autorizzazione al conguaglio possa assorbire la richiesta di rimborso: diversamente opinando, si disapplicherebbe il principio generale dell’art. 2966 c.c., per il quale la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
Nota della Redazione
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