Cessazione della materia del contendere e questioni miste rilevate d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 1496 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarabile anche d’ufficio, è fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale, che ricorre quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Alla pronuncia che la dichiara conseguono la caducazione della sentenza impugnata e l’inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa, restando il giudicato limitato al venir meno dell’interesse alla prosecuzione. Il giudice che intenda rilevarla d’ufficio deve previamente attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, cod. proc. civ., ove la questione non sia di puro diritto ma mista di fatto e di diritto, richiedendo un’attività assertiva in punto di fatto e non mere difese. La decisione adottata “a sorpresa” su tale questione è nulla.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’opposizione a precetto ex art. 615 cod. proc. civ., promossa dall’ex Rettore di un Collegio spagnolo in Bologna avverso l’intimazione, fondata su un Regio decreto di nomina del nuovo Rettore, a consentire l’immissione nel possesso della carica con consegna di chiavi, sigillo e quanto necessario all’esercizio delle funzioni. Nel giudizio era intervenuto il Collegio, per il quale il tribunale aveva nominato un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. per conflitto di interessi.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza, aveva accolto l’opposizione dichiarando nullo il precetto, ma, in accoglimento di domanda riconvenzionale, aveva condannato l’opponente alla consegna di quanto strumentale alla carica. Proposti appello principale e incidentale, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato cessata la materia del contendere per la sopravvenuta morte dell’appellante principale, compensando integralmente le spese. Gli eredi e l’interveniente hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti denunciano, con il primo motivo, la violazione del principio del contraddittorio, per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la cessazione della materia del contendere senza sottoporla alle parti, con decisione “a sorpresa”. Con il secondo motivo contestano la mancata pronuncia nel merito dei motivi di appello e la stessa necessità della nomina del curatore speciale.

La Corte ricostruisce l’istituto richiamando un orientamento consolidato: la cessazione della materia del contendere elimina l’interesse a una pronuncia divenuta inutile e, a differenza della rinuncia al ricorso o all’appello, determina la caducazione della sentenza impugnata e non acquisisce efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa. Il giudicato resta limitato al solo venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il passaggio decisivo concerne l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., che commina la nullità delle decisioni fondate su questioni rilevate ex officio senza previo confronto dialettico. La Corte precisa, richiamando propri precedenti, che l’obbligo di stimolare il contraddittorio non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto o miste di fatto e di diritto, che richiedono prove di contenuto diverso o un’attività assertiva in punto di fatto e non mere difese.

Nel caso concreto, i giudici d’appello, nel ritenere che dalla morte dell’appellante derivasse la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti, hanno risolto una questione mista di fatto e di diritto. Gli elementi fattuali da cui desumere la declaratoria — in particolare l’essere la condanna di primo grado rivolta al de cuius nella qualità di ex Rettore o delegato speciale e non quale persona fisica — erano controversi tra le parti. La questione, quindi, doveva essere previamente sottoposta al contraddittorio.

Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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