Casa familiare, borsa di studio può integrare l’autosufficienza del figlio (Cass. civ. n. 10301/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione della casa familiare tutela prioritariamente l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico e può permanere in favore del genitore convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. L’autosufficienza economica del figlio maggiorenne non richiede necessariamente un rapporto di lavoro stabile o a tempo indeterminato, essendo sufficiente il conseguimento di un reddito o di un’entrata idonea a soddisfare le essenziali esigenze di vita. La permanenza dell’obbligo di mantenimento e, conseguentemente, dell’assegnazione della casa deve essere valutata con criteri di rigore progressivamente maggiori con l’avanzare dell’età del figlio. Il conseguimento di una borsa di studio al termine del percorso universitario, accompagnato da un’attività retribuita e da una qualificazione professionale ormai acquisita, costituisce indice significativo della raggiunta capacità lavorativa. L’eventuale insufficienza del reddito percepito non è decisiva se non viene allegata e dimostrata l’impossibilità, nonostante un adeguato impegno, di reperire un’occupazione più remunerativa.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile aveva chiesto di accertare il venir meno delle condizioni che giustificavano l’assegnazione della casa familiare alla precedente coniuge del proprio dante causa. L’immobile era stato assegnato in sede di separazione al genitore convivente con due figli, entrambi divenuti maggiorenni ma all’epoca non economicamente autosufficienti.
La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando che il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente la cessazione dell’assegnazione. Quanto alla figlia, aveva ritenuto insufficiente, ai fini dell’autosufficienza, una borsa di studio percepita nell’ambito di un dottorato di ricerca. Il ricorso per cassazione censurava, tra l’altro, tale valutazione sotto il profilo dell’erronea applicazione dell’art. 337-sexies cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricorda che l’assegnazione della casa familiare è funzionale alla tutela dell’habitat domestico dei figli e può essere opposta anche al terzo acquirente finché permanga efficace il relativo titolo giudiziale. Quando, tuttavia, vengono meno i presupposti dell’assegnazione, il terzo proprietario è legittimato a chiederne l’accertamento e la cessazione degli effetti.
Con riferimento ai figli maggiorenni, la Corte ribadisce che l’obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. L’età assume rilievo crescente e impone al giudice una verifica sempre più rigorosa delle ragioni che giustificano il permanere del sostegno. Il diritto al mantenimento resta collegato a un progetto educativo e formativo coerente con capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio, ma non può trasformarsi in un sostegno indefinito una volta completato il percorso di formazione.
La Corte precisa inoltre che l’autonomia economica non coincide necessariamente con un impiego stabile o a tempo indeterminato. È sufficiente che il figlio abbia acquisito una capacità lavorativa adeguata e disponga di un reddito idoneo alle esigenze essenziali. Una volta raggiunta tale capacità, eventuali successive difficoltà economiche non fanno automaticamente rivivere l’obbligo di mantenimento, potendo residuare, ricorrendone i presupposti, soltanto l’obbligo alimentare.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva attribuito rilievo decisivo alla temporaneità della borsa di studio e all’importo percepito, superiore a mille euro mensili. Secondo la Cassazione, tale impostazione non considera adeguatamente il completamento del percorso universitario, la qualificazione professionale conseguita, l’esperienza lavorativa retribuita e l’età della beneficiaria. In assenza della prova dell’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa nonostante un serio impegno, tali elementi possono essere indicativi di autonomia economica. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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