Ricettazione, dolo eventuale e motivazione della doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 9617 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, il dolo può configurarsi anche nella forma eventuale quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza delittuosa del bene ricevuto e ne accetta il rischio. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, quando le sentenze di primo e secondo grado costituiscono una c.d. doppia conforme, la struttura giustificativa della sentenza d’appello si salda con quella di primo grado in un unico complessivo corpo argomentativo. Il giudice di merito non è tenuto ad analizzare in modo approfondito tutte le deduzioni delle parti: è sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi in modo logico le ragioni del proprio convincimento, restando implicitamente disattese le deduzioni logicamente incompatibili con la decisione.

Il Fatto

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 15.04.2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo del 09.06.2023, dichiara non doversi procedere per prescrizione in relazione al reato di truffa e conferma nel resto l’affermazione di responsabilità per il residuo reato di ricettazione di due assegni bancari provento di furto, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Il fatto è contestato come consumato nel maggio 2014.

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione deducendo, con più motivi, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto ed erronea applicazione degli artt. 648 e 712 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della vicenda come doppia conforme. La struttura giustificativa della sentenza d’appello si salda con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo, quando i giudici del gravame esaminano le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e concordano nell’analisi degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 2013).

Su questa premessa la Corte ricorda che il giudice di merito non è tenuto ad un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento. Devono quindi considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, pur non espressamente confutate, logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 2011; Sez. 4, n. 1149 del 2006; Sez. 2, n. 29434 del 2004; Sez. 2, n. 1405 del 2014).

Nel merito, la Corte rileva che nelle sentenze di merito è contenuta adeguata e non contraddittoria spiegazione delle ragioni della ritenuta configurabilità del reato di ricettazione. L’imputato ha avuto la disponibilità dei titoli di credito di provenienza illecita, da lui compilati e consegnati in pagamento; la tesi di averli ricevuti in pagamento dell’acquisto di bancali non è credibile, poiché il dante causa non ha specificato luogo e data della dazione, la compilazione dei titoli, le ragioni della disponibilità di assegni tratti su altra società, né la dichiarazione di cessione priva di data risulta supportata da documenti fiscali.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude la derubricazione nella violazione dell’art. 712 cod. pen. Il ricevere titoli di credito di provenienza altrui, privi di girate, con una inusuale dichiarazione di cessione priva di data, poneva l’imputato nella condizione di rappresentarsi la concreta possibilità della provenienza illecita dei beni. Il dolo eventuale è dunque configurabile (Sez. 2, n. 25439 del 2017). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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